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Consultazione 2019/19: Legge federale sul trasporto di merci sotterraneo · 11 pagine

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b. l'impresa ha una capacità finanziaria sufficiente.

7Per l'approvazione dei piani di progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente occorre di principio un piano settoriale.

8Sono considerati impianti anche quelli di allacciamento dei cantieri e le aree di cantiere nonché i siti per il riciclaggio e il deposito del materiale di sgombero e di scavo che sono in uno stretto rapporto spaziale e funzionale con l'impianto progettato.

Art. 11 Valutazione degli aspetti rilevanti per la sicurezza

1Nelle procedure di approvazione dei piani l’UFT valuta gli aspetti rilevanti per la sicurezza in funzione dei rischi, sulla scorta di perizie di sicurezza o mediante controlli a campione.

2Stabilisce i punti per i quali l’impresa deve produrre perizie di sicurezza.

Art. 12 Modifiche non soggette ad approvazione

1Gli impianti possono essere costruiti o modificati senza procedura d'approvazione dei piani, se:

a. non ledono interessi degni di protezione concernenti la pianificazione del territorio, la tutela dell’ambiente, della natura e del paesaggio, o terzi;

b. non necessitano di autorizzazioni o approvazioni secondo le disposizioni del rimanente diritto federale.

2In casi dubbi è svolta una procedura.

3Le imprese devono presentare annualmente all'UFT un elenco di tutti gli impianti costruiti o modificati senza obbligo di approvazione.

Art. 13 Diritto applicabile

La procedura di approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della presente legge e, in subordine, da quelle della LEspr6.

Art. 14 Introduzione della procedura

La domanda di approvazione dei piani deve essere presentata all’UFT corredata dei documenti richiesti. Quest'ultimo esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

Art. 15 Atti preparatori

1Prima di depositare pubblicamente la domanda, l'impresa deve comunicare le modifiche che l'opera progettata implicherà, segnatamente:

a. le modifiche in superficie devono essere rese visibili;

6 RS 711