Progetto
Consultazione 2019/19: Legge federale sul trasporto di merci sotterraneo · 11 pagine
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Art. 20 Durata di validità
1Con l'approvazione dei piani l'UFT decide simultaneamente circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.
2Può approvare progetti a tappe se la loro trattazione separata non pregiudica la valutazione globale del progetto.
3L’approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione l'impresa non ha dato inizio all’esecuzione del progetto di costruzione.
4Per gravi motivi, l'UFT può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto è cambiata in misura sostanziale dal passaggio in giudicato dell’approvazione.
Art. 21 Procedura di stima; immissione in possesso anticipata
1Se non si raggiunge un accordo sulle indennità, la Commissione federale di stima (Commissione di stima) esegue la procedura di stima secondo le disposizioni della LEspr10 dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani.
2L'UFT trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.
3Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l’immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l’immissione in possesso anticipata, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l’articolo 76 LEspr.
Art. 22 Smaltimento del materiale di sgombero e di scavo
1Se la costruzione degli impianti genera considerevoli quantità di materiale di sgombero o di scavo che non possono essere riciclati o depositati nei pressi dell’impianto, i Cantoni interessati designano i siti per il loro smaltimento.
2Se al momento dell’approvazione dei piani non vi è un’autorizzazione passata in giudicato del Cantone interessato, l’UFT può designare un sito per il deposito temporaneo e stabilire le condizioni e gli oneri connessi al suo uso. In tal caso si applicano le disposizioni sulla procedura di approvazione dei piani relative agli impianti. Il Cantone designa entro cinque anni i siti per lo smaltimento del materiale.
Art. 23 Ricomposizione particellare
1Se consente di assicurare i diritti reali necessari a un progetto e se non avviene volontariamente, la ricomposizione particellare dev’essere ordinata su richiesta dell’UFT entro un termine da esso fissato secondo il diritto cantonale. Se tale termine non è osservato, si effettua la procedura ordinaria con espropriazioni.
2Nella procedura di ricomposizione particellare:
10 RS 711