Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/20: Adeguamento dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) · 52 pagine

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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (istituti particolarmente liquidi e ben capitalizzati, ipoteche

per gli immobili d’abitazione da reditto, TBTF – Banche madri)

Pertanto nelle banche IRB è già garantita una copertura con fondi propri prudenziale, adeguatamente differenziata in funzione del rischio. Poiché l’approccio standard di Basilea III vale, con alcuni adeguamenti, quale modello standard per il rischio di credito nello «Swiss Solvency Test» (SST) anche per gli assicuratori22, la normativa proposta viene applicata automaticamente anche agli assicuratori. Al contrario, la normativa proposta non vale per le casse pensioni, cui non è infatti applicabile il concetto di capitale di terzi e di capitale proprio.

3.1.2.1 Alternative esaminate e opzione scelta

Rafforzamento dell’autodisciplina

A fronte della situazione del rischio esposta, nel luglio del 2018 il DFF in collaborazione con la FINMA e la BNS hanno avviato colloqui con le banche. Riguardo alla sussidiarietà delle misure di regolamentazione, obiettivo dei colloqui era trovare un’intesa con l’Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) sul rafforzamento dell’autodisciplina nel settore degli immobili d’abitazione da reddito, al fine di contrastare un ulteriore aumento dei rischi legati a questo segmento nei bilanci delle banche. Nonostante la valutazione della situazione effettuata dall’ASB concordi in gran parte con quella delle autorità, finora l’ASB era del parere che la maggior parte delle banche gestisse in modo adeguato i rischi ipotecari. Sarebbe quindi opportuno prendere misure ad hoc in materia di vigilanza per gli istituti interessati dal rischio di correzione dei prezzi e da rischi di sostenibilità troppo elevati23, mentre nella situazione attuale non sarebbe indicato adottare misure a tappeto.

Per questa ragione l’ASB ha respinto esplicitamente sia un rafforzamento dell’autodisciplina sia l’adozione di misure statali. Ciononostante, nel marzo 2019 ha segnalato la propria disponibilità a procedere comunque a un rafforzamento dell’autodisciplina. Il DFF accoglie con favore il fatto che l’ASB ora condivida la valutazione del rischio effettuata dalle autorità e riconosca l’urgenza di adottare misure al riguardo. In linea di massima il DFF darebbe la preferenza a un’autodisciplina intesa come standard minimo approvata dalla FINMA, purché tale autodisciplina sia convincente nella gestione delle situazioni di rischio e almeno altrettanto efficace. Se dovesse essere presentata un’autodisciplina con queste caratteristiche entro agosto 2019, il DFF raccomanderà al Consiglio federale di rinunciare, nell’ambito della presente modifica dell’OFoP, all’aumento delle aliquote di rischio per immobili d’abitazione da reddito a favore di un rafforzamento dell’autodisciplina. Quest’ultima richiede un adeguamento dell’articolo 72 capoverso 5 OFoP. I colloqui tra autorità e ASB verranno pertanto ripresi nel corso delle prossime settimane con l’obiettivo di verificare l’efficacia dell’autodisciplina prospettata dall’ASB.

Varianti della normativa proposta respinte

Per delineare la normativa proposta sono state discusse diverse varianti. Si è quindi dibattuto in merito a un supplemento del 20 per cento su tutte le quote di credito esistenti. Un supplemento di questo genere avrebbe potuto essere implementato facilmente ed avrebbe rafforzato maggiormente la resistenza delle banche in generale. Tuttavia l’effetto incitativo riguardo ai finanziamenti problematici con un tasso d’anticipo elevato avrebbe avuto un impatto minore rispetto alla normativa proposta. Ciò significa che tutte le ipoteche, a prescindere dal loro tasso d’anticipo e dal rischio, sarebbero state gravate da aliquote di rischio più elevate. Tuttavia, al momento dell’attuazione di «Basilea III finale»24, questa variante avrebbe comportato una diminuzione del capitale vincolato per i finanziamenti di immobili d’abitazione da reddito. Si è pertanto rinunciato a questo supplemento del 20 per cento.

22 FINMA, Technische Beschreibung Standardmodell Marktrisiko, 2019, consultabile all’indirizzo: https://www.finma.ch/it/ > Sorveglianza > Assicurazioni > Strumenti generici > Test svizzero di solvibilità (SST) > Descrizioni tecniche.

23 Come negli scorsi anni, la FINMA proseguirà su questa strada nell’ambito della vigilanza prudenziale, complementare alla presente revisione dell’OFoP. Le misure riguardano i rischi esistenti e specifici a determinati istituti (ex post). La presente revisione dell’OFoP (ex ante) si prefigge di impedire la progressione di rischi supplementari. Tale obiettivo non si potrebbe conseguire adottando misure in materia di vigilanza.

24 BIS, Basel III: Finalising post-crisis reforms, 2017, pag. 22, consultabile all’indirizzo: https://bis.org > Committees & associations > Basel Committee on Banking Supervision > Publications > Standards.