Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/20: Adeguamento dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) · 52 pagine

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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (istituti particolarmente liquidi e ben capitalizzati, ipoteche

per gli immobili d’abitazione da reditto, TBTF – Banche madri)

circostanza è presa in considerazione con le formulazioni perlopiù utilizzati (cpv. 1bis) e perlopiù non utilizzati (cpv. 1ter).

Allegato 3

Con l’adeguamento dell’allegato 3 OFoP vengono aumentate le aliquote di rischio valide per l’approccio standard, relative ai crediti garantiti da pegno immobiliare per gli immobili d’abitazione da reddito in Svizzera con un tasso d’anticipo superiore a due terzi, il che implica anche un aumento della copertura con fondi propri. Le aliquote di rischio per gli immobili d’abitazione ad uso personale in Svizzera e gli immobili d’abitazione all’estero rimangono tuttavia invariati.

Numeri 3.1–3.3

Dato che il presente adeguamento dell’ordinanza è incentrato sui rischi relativi agli immobili d’abitazione da reddito in Svizzera, gli immobili d’abitazione da reddito all’estero, nonché gli immobili d’abitazione ad uso personale sono espressamente esclusi dalle aliquote di rischio più elevate.

Numero 3.4

Conformemente al n. 3.4, anche le aliquote di rischio per gli immobili d’abitazione da reddito in Svizzera con un tasso d’anticipo inferiore a due terzi rimangono invariate al 35 per cento. In questo modo si tiene conto del fatto che i rischi di perdita di questi finanziamenti sono più bassi rispetto a quelli con un tasso d’anticipo superiore ai due terzi.

Numeri 3.5–3.6

L’aumento delle aliquote di rischio è attuato mantenendo l’approccio di quota attuale. Ciò suddivide le ipoteche in diverse quote di valore venale, e ad ogni quota è assegnata una diversa aliquota di rischio. Per tenere conto dei rischi di perdita più elevati concernenti i finanziamenti di immobili d’abitazione da reddito in Svizzera con un tasso d’anticipo superiore a due terzi , le aliquote di rischio di entrambe le quote superiori ai due terzi saranno moltiplicate per il fattore 2,15. Il moltiplicatore di 2,15 è calibrato in modo tale che le esigenze quantitative35 corrispondano complessivamente alle esigenze sancite dalla revisione dell’approccio standard di Basilea III, ossia che, data l’attuale ripartizione LTV, le esigenze di capitale globali riguardanti il portafoglio ipotecario delle abitazioni da reddito risultino ugualmente elevate. Un moltiplicatore più basso non soddisferebbe appieno questa esigenza. L’aliquota di rischio della quota di credito compresa fra il 66 e l’80 per cento, si attesta pertanto ora al 161 per cento, e quella delle quote di credito superiori all’80 per cento al 215 per cento.

Nella figura 1 sono messe a confronto le aliquote di rischio medie secondo l’approccio standard attuale e le nuove direttive di regolamentazione. La figura indica anche le aliquote di rischio conformemente a «Basilea III finale». L’aliquota di rischio media di un credito con LTV dell’81 per cento, per esempio, che oggi si situa al 42,7 per cento, in futuro salirà al 59 per cento. Secondo «Basilea III finale» l’aliquota di rischio per un credito di questo genere si situerebbe al 60 per cento. Ne risulta dunque un allineamento anticipato dell’aliquota di rischio per gli immobili d’abitazione da reddito ai sensi di «Basilea III finale»,36 che in Svizzera dovrebbe essere implementato secondo la tabella di marcia del BCBS entro inizio 2022. Nell’ambito dell’attuazione di «Basilea III finale» occorrerà verificare se le misure di regolamentazione soddisfano gli standard di Basilea anche sotto l’aspetto formale.

35 Da ciò risulta un aumento delle RWA per gli immobili d’abitazione da reddito in Svizzera.

36 BIS, Basel III: Finalising post-crisis reforms, 2017, pag. 22, consultabile all’indirizzo: https://bis.org > Committees & associations > Basel Committee on Banking Supervision > Publications > Standards.