Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/20: Adeguamento dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) · 52 pagine
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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (istituti particolarmente liquidi e ben capitalizzati, ipoteche
per gli immobili d’abitazione da reditto, TBTF – Banche madri)
plementare necessaria ci si è basati sui dati storici provenienti dalla crisi immobiliare in Svizzera degli Anni Novanta come pure su uno studio della «Federal Deposit Insurance Corporation» (FDIC), che ha analizzato 1200 liquidazioni bancarie negli Stati Uniti tra il 1986 e il 2007. Le perdite registrate durante la crisi immobiliare in Svizzera dalle banche BEKB, BCV e BCGE, tutte e tre appartenenti alla categoria 3, si situavano tra l’8 e il 18 per cento del totale di bilancio. Lo studio della FDIC, tuttavia, giunge alla conclusione che le perdite subite da una banca in rapporto al totale di bilancio sono in linea di principio maggiori quanto più piccola è una banca. Ciò significa che i valori corrispondenti delle banche appartenenti alle categorie 4 e 5 sarebbero tendenzialmente più elevati di quelli delle citate banche della categoria 3. Per le banche statunitensi con un totale di bilancio equivalente a quello delle banche delle categorie 4 e 5 (totale di bilancio <15 mia.), lo studio FDIC indica una perdita media del 18 per cento del totale di bilancio.
Mediante le semplificazioni previste si riducono le informazioni a disposizione della FINMA sulla situazione degli istituti in questione. Possono così allungarsi i suoi tempi di reazione per disporre l’adozione di provvedimenti in caso di necessità. Questi maggiori rischi devono essere compensati da esigenze in materia di capitale e di liquidità più elevate, definite in modo proporzionale e che migliorino la capacità di tali istituti di assorbire le perdite. Pertanto, nel complesso, non dovrebbero aumentare i rischi per i clienti e per il sistema finanziario.
In caso di fallimento di una piccola banca o società di intermediazione mobiliare, le ripercussioni sulla sicurezza dei depositi e sul sistema finanziario sono nettamente minori che nel caso di un istituto di dimensioni medie o grandi. Per tutte le banche e società di intermediazione mobiliare delle categorie 4 e 5, il volume dei depositi assicurati si situa al di sotto del limite sistemico della garanzia dei depositi, che è pari a 6 miliardi di franchi. Le esigenze in materia di «leverage ratio» semplificato, definite in modo proporzionale alle dimensioni degli istituti, tengono conto dei differenti rischi. Nei settori in cui i rischi non dipendono direttamente dalle dimensioni dell’istituto, le esigenze restano le stesse per tutte le banche e società di intermediazione mobiliare. Ciò concerne in particolare le disposizioni relative alla condotta d’affari.
2.3.4 Confederazione, Cantoni e Comuni
Le semplificazioni previste non influiscono sul bilancio e non hanno quindi alcuna conseguenza finanziaria diretta per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Dovrebbe essere trascurabile un eventuale aumento del gettito fiscale riconducibile ai risparmi sui costi conseguiti dai piccoli istituti.
2.4 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale
Il progetto da porre in consultazione non è stato annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 201612 sul programma di legislatura 2015–2019 né nel decreto federale del 14 giugno 201613 sul programma di legislatura 2015–2019. La FINMA ha avviato il progetto pilota riguardante il regime applicabile alle piccole banche, che serve da base per la presente modifica dell’ordinanza, soltanto dopo l’approvazione del programma di legislatura. La presente modifica dell’OFoP è conforme ai principi della politica del Consiglio federale in materia di mercati finanziari.14
12 FF 2016 909
13 FF 2016 4605
14 Cfr. rapporto del Consiglio federale di ottobre 2016 «Politica dei mercati finanziari per una piazza finanziaria svizzera competitiva».