Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/20: Adeguamento dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) · 52 pagine
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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (istituti particolarmente liquidi e ben capitalizzati, ipoteche
per gli immobili d’abitazione da reditto, TBTF – Banche madri)
2.5 Aspetti giuridici
2.5.1 Costituzionalità
Le disposizioni si basano sulle relative disposizioni della LBCR, segnatamente sui suoi articoli 4 e 56 (cfr. n. 1).
2.5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Attualmente non sussistono impegni per i quali occorra verificare la compatibilità con il presente progetto.
2.5.3 Delega di competenze legislative
Il progetto non prevede la delega di competenze legislative.
2.6 Entrata in vigore
L’entrata in vigore della presente modifica dell’OFoP è prevista il 1° gennaio 2020, simultaneamente alle modifiche risultanti dalle disposizioni di esecuzione relative alla LIsFi. Le disposizioni transitorie sono previste nei nuovi articoli 148k e 148l.