Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/20: Adeguamento dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) · 52 pagine

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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (istituti particolarmente liquidi e ben capitalizzati, ipoteche

per gli immobili d’abitazione da reditto, TBTF – Banche madri)

d’interesse per i crediti con LTV elevati aumenterebbe al massimo di 30 punti base. Per i debitori ipotecari del settore degli immobili d’abitazione da reddito, ciò corrisponderebbe a costi d’interesse complessivi supplementari di al massimo 80 milioni di franchi. Data l’attuale situazione di mercato per quanto riguarda gli appartamenti locativi non è atteso un trasferimento di tali costi sui locatori. L’ aumento sarebbe inoltre nettamente inferiore all’effetto contrario risultante dalla riduzione del livello generale dei tassi d’interesse registrata dal 2008.

Figura 2: Attuale ripartizione LTV delle ipoteche per immobili d’abitazione da reddito rispetto all’adeguamento dell’aliquota di rischio

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

LTV

Quota nuove ipoteche Quota ipoteche esistenti

Approccio standard attuale Aliquota di rischio aumentata Fonte: BNS.

3.3.4 Mercato immobiliare e stabilità finanziaria

Non è da attendere che la misura prevista provochi uno choc sul mercato immobiliare, dovuto alla correzione dei prezzi. La misura potrebbe semmai dare un segnale, e contribuire a contenere un ulteriore surriscaldamento del mercato. In futuro non è tuttavia da escludere che altri fattori, ad esempio un forte rialzo dei tassi d’interesse, possano provocare una netta correzione dei prezzi sul mercato immobiliare.

La misura rafforza la capacità di resistenza delle banche in caso di correzione dei prezzi e contribuisce così a contenere i casi di insolvenza che potrebbero verificarsi nel sistema bancario in caso di correzione dei prezzi sul mercato immobiliare. La misura prevista rafforzerà la stabilità finanziaria, anche se le banche, per adempiere le esigenze supplementari, si procurano nuovo capitale solo in quantità limitata. Infatti, le esigenze supplementari vincolano il capitale, affinché, a prescindere dagli eventuali cambiamenti di strategia delle banche in questione, sia disponibile per riassorbire le perdite in una fase di correzione.

3.3.5 Confederazione, Cantoni e Comuni

Qualora si verificasse una correzione dei prezzi sul mercato immobiliare, da cui risultassero ammortamenti sui crediti ipotecari, la misura prevista dovrebbe permettere di contenere i costi fiscali e gli altri costi esterni. Questi costi esterni comprendono le spese per la ricapitalizzazione delle banche e l’assunzione di crediti in sofferenza nell’ambito di garanzie statali esplicite o implicite. Per darne un esempio si rimanda ai costi esterni (non riconducibili agli immobili d’abitazione da reddito) della crisi immobiliare svizzera degli anni Novanta. Per i Cantoni di Berna, Ginevra, Soletta e Appenzello Esterno questi costi ammontavano complessivamente a