Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/20: Adeguamento dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) · 52 pagine
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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (istituti particolarmente liquidi e ben capitalizzati, ipoteche
per gli immobili d’abitazione da reditto, TBTF – Banche madri)
4 TBTF – Banche
4.1 Punti essenziali del progetto
4.1.1 Situazione iniziale
Le esigenze di capitale «gone concern» devono permettere di risanare o liquidare in modo ordinato una banca in difficoltà senza aiuti finanziari dello Stato. Esse costituiscono quindi un’importante complemento delle esigenze di capitale «going concern», che garantiscono la continuazione dell’attività in caso di perdite ingenti. Il Consiglio federale ha introdotto le esigenze gone concern» per UBS e Credit Suisse a livello di gruppo già nel 2016 attuando così in larga misura lo standard internazionale relativo alla capacità totale di assorbimento delle perdite («Total Loss Absorbing Capacity», TLAC) per banche di rilevanza sistemica globale («global systematically important banks», G-SIBs). Dal 1° gennaio 2019, le esigenze di capitale «gone concern» sono applicabili, in misura ridotta, anche alle banche di rilevanza sistemica orientate al mercato nazionale (PostFinance SA, Raiffeisen e Zürcher Kantonalbank). Alla luce dell’attuazione ancora in corso delle prescrizioni internazionali concernenti i fondi in grado di assorbire le perdite ceduti all’interno (TLAC interno [iTLAC]), il 21 novembre 2018 il Consiglio federale ha annunciato che nella prima metà del 2019 deciderà quali istituti all’interno di un gruppo finanziario saranno tenuti a soddisfare le esigenze particolari previste per le banche di rilevanza sistemica e, in particolare, come impostare le esigenze di capitale «gone concern» applicabili alle unità svizzere delle grandi banche. A livello di singolo istituto si pone l’accento sulla necessità di garantire capitale sufficiente in Svizzera. L’obiettivo è far sì che in caso di crisi le case madri (le cosiddette «parent banks» o banche madri) e le unità svizzere che esercitano funzioni di rilevanza sistemica dispongano di sufficiente capitale.
Una proposta in tal senso era già inclusa nel progetto di ordinanza sui fondi propri posto in consultazione il 23 febbraio 2018 riguardante le esigenze «gone concern» applicabili alle banche di rilevanza sistemica orientate al mercato nazionale. Dopo aver valutato i risultati di questa consultazione, il Consiglio federale ha deciso di posticipare l’applicazione delle disposizioni concernenti le banche madri e delle conseguenti esigenze «gone concern» poste alle unità svizzere delle grandi banche.
Il Consiglio federale intende inoltre di abolire entro la fine del 2021 il sistema degli sconti, con il quale la FINMA può concedere agevolazioni sulle esigenze «gone concern» poste alle due grandi banche per migliorare la capacità di liquidazione. La FINMA e le due grandi banche hanno convenuto le misure che queste ultime devono ancora attuare entro la fine del 2021 per ottenere il massimo sconto possibile in osservanza degli standard internazionali. Poiché non offrirà più alcun incentivo per migliorare la capacità di liquidazione, da qual momento il sistema degli sconti dovrà essere abolito nell’ottica di una semplificazione del regime Too-big-to-fail (TBTF). Contestualmente deve essere precisata la base giuridica per consentire alla FINMA di compensare eventuali deterioramenti futuri della capacità di liquidazione dei gruppi finanziari («resolvability» o risoluzione) con supplementi individuali nell’ambito delle esigenze «gone concern» nonché di tenere conto degli sviluppi internazionali rilevanti nell’ambito della risoluzione.
4.1.2 La nuova regolamentazione
Secondo l’articolo 9 LBCR, le banche di rilevanza sistemica devono soddisfare esigenze particolari, anche relative ai fondi propri. L’articolo 124 OFoP stabilisce tali esigenze particolari devono essere adempiute a livello di gruppo finanziario e a livello di ogni singolo istituto che eserciti funzioni di rilevanza sistemica del gruppo finanziario.53 Le due grandi banche hanno in gran parte trasferito queste funzioni di rilevanza sistemica alle neocostituite filiali svizzere,
53 Le unità interne a un gruppo che non sono parte integrante della vigilanza su base consolidata della FINMA non rientrano nel campo di applicazione di questa disposizione.