Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/20: Adeguamento dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) · 52 pagine

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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (istituti particolarmente liquidi e ben capitalizzati, ipoteche

per gli immobili d’abitazione da reditto, TBTF – Banche madri)

fatto avviene per la maggior parte delle ipoteche concesse dagli assicuratori svizzeri. D’altro canto gli assicuratori non sono interessati dai cuscinetti anticiclici di capitale settoriale. Le deroghe vigenti sono in parte vantaggiose per le banche e in parte per gli assicuratori. Anche la misura prevista non offre complessivamente agli assicuratori alcun vantaggio concorrenziale degno di nota. La quota del mercato ipotecario degli assicuratori è per di più esigua.

Rispetto alle casse pensioni, dalla misura prevista risulta tutt’al più un cambiamento contenuto, e giustificato sotto l’aspetto del rischio, della posizione concorrenziale delle banche con approccio standard. Il capitale delle casse pensioni non può essere suddiviso in capitale di terzi e capitale proprio in maniera paragonabile a quello delle banche. Dato che le casse pensioni non utilizzano quindi capitale di terzi per finanziare ipoteche, le esigenze ridotte relative ai fondi propri non danno luogo a disparità di trattamento. Non essendo il concetto di capitale di terzi e di capitale proprio applicabile alle casse pensioni, le aliquote di rischio differenziate non costituiscono nemmeno un incentivo per limitare i rischi di sostenibilità. Contrariamente alle banche, per le casse pensioni è tuttavia previsto un limite fisso del valore d’anticipo dell’80 per cento. La misura prevista peggiora dunque l’attuale posizione concorrenziale delle banche con approccio standard rispetto alle casse pensioni solo per i crediti ipotecari con un rapporto LTV compreso fra i due terzi e l’80 per cento. Al di sotto dei due terzi la misura non comporta una variazione rispetto alla situazione attuale, e al di sopra dell’80 per cento non vi è concorrenza. Inoltre, la quota delle casse pensioni sul mercato ipotecario si limita all’1,6 per cento. Tuttavia, se nei prossimi anni dovesse verificarsi un passaggio di significativa entità dalle banche alle casse pensioni, andrebbero vagliati interventi di regolamentazione. Per quanto attiene all’effetto prioritario sulla capacità di resistenza rispetto alle correzioni dei prezzi nell’ambito degli immobili d’abitazione da reddito, va tenuto presente che le casse pensioni non si assumono gli stessi rischi delle banche. Le ipoteche concesse dalle casse pensioni ammontano soltanto all’1,9 per cento del loro patrimonio e rappresentano pertanto un rischio contenuto per i loro bilanci.

3.4 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

Il progetto sottoposto a consultazione non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 201650 relativo al programma di legislatura 2015–2019, né nel decreto federale del 14 giugno 201651 sul programma di legislatura 2015–2019. Gli sviluppi descritti si sono accentuati solo dopo il programma di legislatura. La presente modifica dell’OFoP concorda con i principi della politica del mercato finanziario del Consiglio federale.52

3.5 Aspetti giuridici

3.5.1 Costituzionalità

Le modifiche apportate all’OFoP si fondano, come l’ordinanza stessa, sull’articolo 4 capoverso 2 LBCR.

3.5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Conformemente allo standard «Basilea III finale», in futuro le regolamentazioni nazionali nel settore del rischio di credito dovranno prevedere aliquote di rischio differenziate per gli oggetti d’abitazione ad uso personale e gli oggetti d’abitazione da reddito. Per quanto riguarda la copertura degli immobili d’abitazione da reddito, la presente revisione d’ordinanza si basa su questo standard, la cui attuazione integrale avverrà solo in un secondo tempo. Lo standard di Basilea attuale, per contro, non opera alcuna distinzione fra immobili d’abitazione ad uso personale e immobili d’abitazione da reddito. Le aliquote di rischio prescritte dallo standard di

50 FF 2016 909

51 FF 2016 1039

52 Cfr. rapporto del Consiglio federale di ottobre 2016 «Politica dei mercati finanziari per una piazza finanziaria svizzera competitiva».