Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/20: Adeguamento dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) · 52 pagine
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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (istituti particolarmente liquidi e ben capitalizzati, ipoteche
per gli immobili d’abitazione da reditto, TBTF – Banche madri)
ossia Credit Suisse (Svizzera) SA e UBS Switzerland SA. Con la modifica proposta dell’articolo 124 OFoP si intende precisare che le rispettive banche madri (Credit Suisse AG e UBS SA) rimangono assoggettate alle esigenze particolari. Ciò è conforme alla definizione e allo scopo di cui all’articolo 7 LBCR poiché, viste le dimensioni e l’importanza che esse occupano all’interno dei gruppi finanziari di grandi banche e considerando la loro interdipendenza con il sistema finanziario, un dissesto delle banche madri danneggerebbe notevolmente l’economia svizzera. Le banche madri continuano a essere le maggiori unità operative nei rispettivi gruppi finanziari, pertanto il loro assoggettamento alle esigenze particolari è necessario. La figura 3 illustra la struttura di gruppo semplificata delle due grandi banche svizzere.
Figura 3: Struttura di gruppo semplificata delle grandi banche
Fonte: elaborazione propria.
Inoltre, l’articolo 132 OFoP modificato definisce l’ammontare delle esigenze «gone concern» per le diverse unità all’interno di un gruppo finanziario. In particolare, nel progetto di revisione viene stabilito il metodo di calcolo delle esigenze «gone concern» per la banca madre a livello di singolo istituto e adeguato l’ammontare delle esigenze «gone concern» per le filiali svizzere con funzioni di rilevanza sistemica.
Nell’articolo 127a OFoP sono apportate modifiche riguardanti lo scaglionamento temporale delle scadenze degli strumenti «bail-in». A differenza dello standard TLAC, oggi la Svizzera prevede una computabilità del 50 per cento se la durata residua degli strumenti di debito è inferiore a due anni. Questa esigenza deve essere abolita. Tuttavia, per ottenere il necessario scaglionamento temporale, il progetto prevede che le esigenze «gone concern» relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite possano essere adempiute al massimo per il 20 per cento con fondi la cui durata residua è compresa tra uno e due anni.
Infine, con il nuovo articolo 126b sono stabilite le esigenze relative agli strumenti di debito interni al gruppo a copertura delle perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza (la cosiddetta «Internal Gone Concern Loss-Absorbing Capacity»). Questi strumenti di debito interni al gruppo, che non sono emessi a investitori esterni, bensì finanziati da società del gruppo poste al di sopra dell’unità che ha contratto l’impegno, consentono di adempiere le esigenze «gone concern» imposte a unità subordinate alla società holding. Le esigenze sono strettamente correlate alle condizioni di computabilità dei «bail-in bond».