Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/20: Adeguamento dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) · 52 pagine

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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (istituti particolarmente liquidi e ben capitalizzati, ipoteche

per gli immobili d’abitazione da reditto, TBTF – Banche madri)

4.2 Commento ai singoli articoli

4.2.1 Rilevamento delle banche madri Articolo 124

Il principio sancito da questo importante articolo del titolo quinto dell’OFoP (disposizioni per le banche di rilevanza sistemica) disciplina in particolare le unità del gruppo finanziario che rientrano nel titolo e come variano le esigenze quantitative in riferimento alle diverse unità di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica.

Nel capoverso 3 è ora specificato quali unità di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica debbano fondamentalmente soddisfare le esigenze. Le prescrizioni dell’OFoP sono applicabili direttamente solo alle unità con sede in Svizzera. Anche in conseguenza delle ristrutturazioni delle due grandi banche avvenute negli scorsi anni (da menzionare segnatamente lo scorporo dell’attività svizzera in unità giuridiche proprie) appare opportuno fare chiarezza in merito alle unità che devono adempiere le esigenze particolari all’interno dei gruppi finanziari designati di rilevanza sistemica dalla Banca nazionale svizzera.

Le unità che esercitano direttamente funzioni di rilevanza sistemica (lett. a) sono già rilevate e il campo di applicazione non dà adito a contestazioni.

È unanimemente condiviso che l’unità superiore di un gruppo finanziario secondo la lettera b è compresa anche se non esercita direttamente funzioni di rilevanza sistemica, come nel caso di una struttura che ha al suo vertice una holding.

Parimenti, le esigenze particolari si applicano ai gruppi finanziari subordinati, purché un’unità che esercita funzioni di rilevanza sistemica rientri nel perimetro di consolidamento del sottogruppo (lett. c). In tal modo sono rilevate in particolare le banche madri dei due grandi gruppi bancari. Malgrado lo scorporo di gran parte delle funzioni di rilevanza sistemica nelle filiali svizzere, esse rimangono le maggiori unità operative nei rispettivi gruppi finanziari; pertanto devono soggiacere all’obbligo di adempiere le esigenze per gli istituti di rilevanza sistemica.

Inoltre, alla lettera d l’avamprogetto propone che le unità importanti per il gruppo finanziario in virtù della loro dimensione o della loro funzione centrale debbano adempiere le esigenze particolari imposte alle banche di rilevanza sistemica e ai gruppi finanziari. La disposizione include, quindi, le unità che, pur avendo una certa dimensione (concretamente presentano un’esposizione totale di almeno il 50 % dell’esposizione totale delle unità interne al gruppo finanziario che esercita le funzioni di rilevanza sistemica) o svolgendo funzioni centrali per il gruppo finanziario (ad. es. tesoreria gestita centralmente o gestione dei rischi), non esercitano funzioni di rilevanza sistemica. Tra queste unità si annoverano anche le banche madri dei due grandi gruppi bancari. Presumibilmente anche la banca centrale del Gruppo Raiffeisen sarà interessata da questa disposizione in virtù della sua funzione centrale all’interno del gruppo.

Il capoverso precisa inoltre che le unità rilevate a livello di singolo istituto e comprese nel perimetro di consolidamento soggiacciono alle disposizioni particolari. In tal modo, le società holding al vertice dei gruppi finanziari senza una propria autorizzazione bancaria non soggiacciono alla sorveglianza individuale di un istituto.

Il capoverso 4 dispone come finora che, in singoli casi, la FINMA può escludere dalle esigenze particolari le unità che esercitano funzioni di rilevanza sistemica e che rientrano nel capoverso 3 lettera a. A tal fine la partecipazione diretta di tali unità alle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario non può superare globalmente la quota del 5 per cento o la loro importanza deve essere altrimenti esigua per il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario.