Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/20: Adeguamento dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) · 52 pagine

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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (istituti particolarmente liquidi e ben capitalizzati, ipoteche

per gli immobili d’abitazione da reditto, TBTF – Banche madri)

breviare o prolungare il termine. Se, scaduto questo termine, le condizioni non sono adempiute, l’istituto non può più beneficiare delle semplificazioni di cui all’articolo 47a, a meno che in un secondo tempo quest’ultimo non inoltri una nuova richiesta secondo l’articolo 47a.

Articolo 47e Rinuncia alle semplificazioni

Le banche e le società di intermediazione mobiliare che non intendono più beneficiare delle semplificazioni di cui all’articolo 47a lo notificano alla FINMA e alla società di audit. Se in futuro desidereranno nuovamente beneficiare delle semplificazioni, dovranno presentare una nuova richiesta (soggetta ad approvazione).

Disposizioni transitorie

Articolo 148k «Leverage ratio» semplificato

Nel 2020 gli istituti della categoria 4 soddisferanno le condizioni per le semplificazioni di cui all’articolo 47a se presenteranno un «leverage ratio» semplificato dell’8 per cento; dal 1° gennaio 2021 questa esigenza passerà al 9 per cento.

Articolo 148l Metodi di calcolo per i derivati

Capoverso 1

Fino al 31 dicembre 2021 agli istituti delle categorie 4 e 5 sarà consentito continuare a calcolare, nell’ambito dei fondi propri necessari e della ripartizione dei rischi, la conversione dei derivati nel loro equivalente di credito secondo il metodo del valore di mercato conformemente agli articoli 56–58 nel tenore del 1° luglio 2016. Per quella data tale metodo, che serve per il calcolo degli equivalenti di credito dei derivati, verrà rivisto e se ne elimineranno gli attuali difetti. Il metodo del valore di mercato sarà dunque mantenuto anche dopo il 31 dicembre 2021, pur con alcuni adeguamenti.

Capoverso 2

Nel senso di una regola de minimis, quanto precede si applica anche agli istituti della categoria 3 che hanno posizioni in derivati non rilevanti.

2.3 Ripercussioni per l’economia

2.3.1 Piccole banche e società di intermediazione mobiliare

Le semplificazioni di cui all’articolo 47a mirano a ridurre lo sgravio amministrativo di piccole banche e società di intermediazione mobiliare, purché queste adempiano in modo duraturo talune esigenze supplementari. L’applicazione del metodo del valore di mercato ai fini del calcolo degli equivalenti di credito dei derivati di cui all’articolo 148l è invece ammessa per tutte le banche e società di intermediazione mobiliare delle categorie di vigilanza 4 e 5.8 I risparmi annui attesi in virtù delle semplificazioni previste a livello di ordinanza per le piccole banche e società di intermediazione mobiliare ammontano, su base aggregata, a circa 980 000 franchi.9 Se come base di calcolo si utilizzano le stime individuali più elevate, sono previsti risparmi aggregati di 3 milioni di franchi al massimo. Anche tenendo conto di questo importo massimo,

8 Anche una parte degli istituti della categoria di vigilanza 3 che ha posizioni in derivati non rilevanti può mantenere il metodo del valore di mercato.

9 Questi dati e quelli successivi si basano su stime di sei istituti delle categorie 4 e 5 che hanno fornito informazioni nell’ambito di un’inchiesta svolta dal DFF. L’inchiesta doveva limitarsi a istituti che avevano conoscenze sufficienti dei contenuti del presente progetto. Sono stati quindi coinvolti solo rappresentanti del settore e ci si è così basati su un campione esiguo. Le stime corrispondono alle aspettative dei responsabili interpellati di vari istituti e non ai valori empirici raccolti nel progetto pilota. Durante questo progetto non si sono ancora potuti conseguire risparmi; infatti sono state maturate soltanto poche esperienze concrete riguardo alle ripercussioni finanziarie delle semplificazioni. I sei istituti interpellati variano quanto a modello aziendale e dimensioni, ma non sono necessariamente rappresentativi dell’insieme degli istituti interessati. Al fine di indicare un intervallo di valori, vengono pertanto presentati non soltanto i valori medi, anche le stime più alte fornite.