Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/20: Adeguamento dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) · 52 pagine

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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (istituti particolarmente liquidi e ben capitalizzati, ipoteche

per gli immobili d’abitazione da reditto, TBTF – Banche madri)

i risparmi attesi direttamente dal progetto sono esigui. Per gli istituti interpellati dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) questi risparmi costituiscono al massimo l’uno per cento dei costi di gestione. La parte preponderante di tali risparmi è riconducibile all’abolizione del calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio («risk weighted assets», RWA). Le semplificazioni proposte possono tuttavia determinare, su base aggregata, anche costi di trasformazione una tantum fino a 810 000 franchi. Poiché il ricorso alle semplificazioni è facoltativo, è presumibile che ne facciano richiesta soltanto gli istituti che da esse si attendono un risparmio netto. Gli istituti interpellati sostengono che il motivo principale della loro partecipazione al progetto pilota della FINMA e quindi degli sforzi fatti per adempiere le condizioni di cui all’articolo 47b risieda nella possibilità di evitare costi di attuazione futuri.

In linea di massima, le semplificazioni di cui all’articolo 47a sono aperte alle banche e società di intermediazione mobiliare delle categorie di vigilanza 4 e 5. Questo gruppo comprende circa 260 istituti. Di questi 260 istituti, durante il progetto pilota della FINMA 87 tra banche e società di intermediazione mobiliare hanno manifestato il proprio interesse per il regime applicabile alle piccole banche e 68 di esse si sono qualificate per partecipare a detto progetto. Si può supporre che anche dopo il progetto pilota non tutte le banche e le società di intermediazione mobiliare delle categorie di vigilanza 4 e 5 saranno interessate alle semplificazioni: a seguito dell’obbligo di rendiconto interno alla casa madre, le succursali svizzere di banche estere devono ad esempio continuare a effettuare i calcoli che secondo l’articolo 47a verrebbero meno. Volontariamente o per posizionarsi meglio sul mercato dei capitali, taluni istituti potrebbero inoltre mantenere il proprio rendiconto pubblico conformemente allo standard di Basilea, anche senza esservi costretti dallo standard stesso o dalla sua applicazione in Svizzera. A ciò si aggiunge che le condizioni di cui all’articolo 47b riguardanti il «leverage ratio» semplificato per gli istituti della categoria 4 sono leggermente più severe che durante il progetto pilota. Questi istituti hanno tuttavia un anno di tempo per adempiere tali condizioni tesaurizzando gli utili, riducendo il proprio bilancio o aumentando il capitale. Complessivamente, appare realistico attendersi che a medio termine beneficeranno delle semplificazioni 90 istituti.

I costi per il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 47b non sono quantificabili con esattezza. Per gli istituti che adempiono già le condizioni, i costi possono risultare dal fatto che una flessibilità ridotta quanto alla dotazione di capitale e di liquidità può limitare la strategia aziendale. Per gli istituti che non adempiono ancora le condizioni di cui all’articolo 47b, ma desiderano beneficiare delle semplificazioni, derivano maggiori costi di capitale e di liquidità. Nel complesso, la modifica dell’ordinanza produce però un beneficio netto, dato che gli istituti chiederanno di poter fruire delle semplificazioni di cui all’articolo 47a soltanto se ne trarranno un vantaggio.

Gli istituti interpellati si aspettano di ottenere in media un risparmio sui costi ricorrenti annui di 7000 franchi in conseguenza della rinuncia al calcolo delle RWA. Secondo le stime più alte, si potrebbero conseguire risparmi fino a 20 000 franchi. Questi risparmi riguardano le spese di revisione e i costi di licenza, nonché i costi interni. Poiché i calcoli delle RWA sono già implementati nei sistemi informatici, i risparmi sui costi di licenza potrebbero tuttavia essere realizzati soltanto al momento dell’installazione di nuove versioni di software. Secondo una stima basata sul presunto numero di 90 istituti interessati alle semplificazioni, i risparmi aggregati attesi sono compresi tra circa 630 000 franchi e 1,8 milioni di franchi all’anno. A seguito dell’estensione del reporting prudenziale al calcolo semplificato della qualità di bilancio, prevista in sostituzione del calcolo delle RWA, gli istituti interpellati non si aspettano alcun costo supplementare annuo.

L’abolizione del calcolo delle RWA e gli adeguamenti minimi apportati ai rapporti destinati alla Banca nazionale svizzera (BNS) comporterebbero taluni costi di trasformazione una tantum per gli istituti interessati. Gli istituti interpellati stimano mediamente questi costi a circa 4000 franchi o a 7000 franchi al massimo (costi aggregati per tutti i 90 istituti: rispettivamente circa fr. 360 000 e 630 000).

Dal calcolo semplificato del «leverage ratio» gli istituti interpellati si aspettano mediamente risparmi sui costi ricorrenti annui compresi tra i 1000 e i 2000 franchi (risparmi aggregati: