Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 52 pagine

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Sintesi dei risultati della consultazione – Successione d’imprese

N. di riferimento: COO.2180.109.7.297345 / 232.1/2019/00001

norma chiara che permetta al giudice di attribuire l’impresa a uno degli eredi costituisce uno svantaggio importante in materia di successione d’imprese. La scelta tra la vendita o il sorteggio non può in effetti essere considerata adeguata. E anche se si può immaginare che il titolare di un’impresa o chi detiene i diritti che ne conferiscono il controllo avrà nella maggior parte dei casi pianificato la propria successione, non sempre ciò sarà il caso. L’introduzione di una norma che permetta di attribuire l’impresa e o i diritti che ne conferiscono il controllo all’erede che ne fa richiesta viene pertanto accolta con favore122.

Critiche

• Non è chiaro perché l’erede che riprende l’impresa dovrebbe godere di un diritto di attribu-

zione se detiene già il controllo dell’impresa prima dell’apertura della successione e ora desidera estromettere gli altri eredi. È opportuno limitarsi al caso dell’acquisizione del controllo dell’impresa123.

• Se un solo erede è nella posizione di acquisire il controllo, il criterio dell’idoneità a dirigere

l’impresa non ha alcun valore secondo l’avamprogetto. È dubbio che questo favorisca in tutti i casi lo scopo perseguito, ovvero il proseguimento dell’impresa. Sarebbe opportuno che il progetto attribuisse maggiore importanza all’idoneità a dirigere un’impresa124.

• Nei casi in cui il giudice dovrà scegliere l’erede che sembra più idoneo a dirigere l’im-

presa, il tempo necessario per la decisione e la mancanza di indicazioni in proposito lasciano leggermente perplessi125.

• L’attribuzione di un’impresa, di quote sociali o di diritti societari da parte del giudice a più

eredi dovrebbe essere possibile anche nel caso in cui diversi coeredi erano già soci del disponente (con quote uguali o meno) quando questi era ancora in vita. Se il disponente deteneva ad esempio il 60 per cento dell’impresa e due dei suoi discendenti ognuno il 20 per cento, non c’è un motivo imperativo che giustifichi che un giudice non possa attribuire a ciascuno di loro il 30 per cento. In casi simili, si presume che la volontà del disponente fosse la partecipazione congiunta di diversi discendenti, se il defunto aveva già reso soci i suoi discendenti quando era in vita; la sua decisione può infatti essere stata dettata da motivi anch’essi legati all’interesse dell’impresa, come ad esempio approfittare delle competenze differenti e complementari dei coeredi126.

• Il criterio dell’idoneità a dirigere l’impresa è troppo vago e indefinito, in particolare in con-

siderazione delle importanti ripercussioni finanziarie e pratiche della norma. Si raccomanda di precisare nella legge i criteri in base ai quali il giudice dovrà decidere la questione dell’idoneità. Oltre che della funzione e dei compiti dell’erede all’interno dell’impresa prima del decesso del disponente o al momento della divisione, si dovrebbe tenere conto anche delle conoscenze del settore e dell’esperienza di direzione. La legge potrebbe anche disporre che un erede che fa già parte del consiglio di amministrazione dell’impresa o che svolge già una funzione dirigenziale al suo interno benefici di un diritto preferenziale all’attribuzione127.

• La definizione ampia di erede più idoneo a dirigere l’impresa dovrà necessariamente es-

sere precisata a livello di giurisprudenza. Va tuttavia rilevato che, contrariamente a quanto previsto dalla LDFR, l’avamprogetto non contempla né l’obbligo da parte dell’erede di gestire personalmente l’impresa da lui ripresa, né un diritto all’utile in caso di ulteriore vendita

122 UNIGE, pag. 2.

123 pvl, pag. 3.

124 SO, pag. 2.

125 TI, pag. 2.

126 EXPERTsuisse, pag. 2.

127 EXPERTsuisse, pag. 3.