Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 52 pagine
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Sintesi dei risultati della consultazione – Successione d’imprese
N. di riferimento: COO.2180.109.7.297345 / 232.1/2019/00001
questo proposito, considerare come seria difficoltà la necessità di vendere le quote dell’impresa equivale a estendere il campo di applicazione del diritto di richiedere dilazioni di pagamento174.
• Lo sposo creditore potrebbe vedersi imposta una dilazione di cinque anni per ricevere non solo la propria legittima in virtù dell’articolo 619 AP-CC, ma anche il versamento del suo credito di partecipazione e della sua quota di plusvalore. La protezione garantita all’erede che riprende l’impresa pare così sproporzionata rispetto alla situazione in cui verrà a trovarsi il coniuge superstite, che non è tutelato nel suo diritto al versamento del suo credito di liquidazione del regime matrimoniale. Si ricorda che il regime matrimoniale, e pertanto anche le modalità della sua liquidazione, dipendono da una scelta dei coniugi alla conclusione o nel corso del matrimonio. Quindi, quando un imprenditore muore senza lasciare disposizioni precise riguardo l’attribuzione dell’impresa a uno degli eredi, ricorrendo all’articolo 218 capoverso 3 AP-CC, l’erede che riprende l’impresa potrà modificare unilateralmente i termini della liquidazione del regime matrimoniale concordato tra il defunto e il congiunto superstite. Anche in questo caso, la sopravvivenza dell’impresa sembra eccessivamente favorita a discapito della situazione finanziaria del coniuge superstite e della volontà dell’ereditando175.
• Dopo avere deciso in merito alla questione dell’attribuzione, il giudice deve decidere se accordare una dilazione di pagamento e per quanto tempo (art. 619 cpv. 1 AP-CC). È necessario effettuare una ponderazione tra l’interesse macroeconomico al mantenimento dell’impresa e la parità di trattamento degli eredi legittimari. Se il giudice giunge alla conclusione che l’interesse macroeconomico non giustifica la concessione di una dilazione di pagamento, questo potrebbe impedire l’attribuzione dell’impresa. Nonostante la disposizione contraria dell’articolo 617 AP-CC, l’attribuzione sarebbe così di fatto subordinata a delle condizioni. Pare importante che le disposizioni che seguono il diritto all’attribuzione siano elaborate in modo tale che non sia possibile aggirare l’obiettivo perseguito176.
• In linea generale, l’esame della giustificazione dell’attribuzione dell’impresa e della concessione di una dilazione di pagamento non potrà essere fatto senza ricorrere a perizie di rilievo. In caso di contestazione, si renderanno probabilmente necessarie perizie sugli interessi macroeconomici e ulteriori perizie sui metodi di valutazione177.
• Cosa succede quando è chiaro che l’erede che riprende l’impresa non potrà ottenere delle garanzie vincolate all’impresa e che non può fornirne altrimenti? Questo sarà spesso il caso quando l’impresa è una società individuale e il principale valore è costituito dal suo goodwill (= la sua clientela). Sarà dunque estremamente difficile per l’erede che riprende l’impresa fornire garanzie, salvo forse trasformando l’impresa in società anonima e conferendo in seguito le azioni come garanzia. Ma ciò è sufficiente? Che ne sarà degli interessi degli altri eredi in caso di cattiva gestione dell’impresa o di fallimento? Il messaggio dovrebbe pronunciarsi su questi temi. A nostro avviso, non bisognerebbe essere troppo esigenti per quanto riguarda la presentazione di garanzie, anche se si corre il rischio che questa disposizione resti spesso lettera morta. Sarebbe probabilmente preferibile relativizzare il diritto degli altri eredi a ottenere garanzie e prevedere che sia riconosciuto solo «se le circostanze lo giustificano», in particolare ogni qual volta che ciò è sopportabile per l’erede che riprende l’impresa178.
174 JuCH, pag. 2.
175 JuCH, pag. 3.
176 ASM, pag. 2.
177 ASM, pag. 2.
178 UNIGE, pag. 4.