Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 52 pagine
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Sintesi dei risultati della consultazione – Successione d’imprese
N. di riferimento: COO.2180.109.7.297345 / 232.1/2019/00001
• L’obbligo di fornire garanzie per i debiti di collazione rischia in molti casi di rendere inappli-
cabile la norma. Se un erede non dispone di sufficiente liquidità per onorare i suoi debiti di collazione, in molti casi non potrà fornire garanzie sufficienti. Occorrerebbe prevedere nella legge una disposizione esplicita, in base alla quale la costituzione in pegno di quote sociali o di diritti societari dell’impresa interessata equivalga a una garanzia sufficiente. In pratica questa sarà, infatti, spesso la sola soluzione per l’erede che riprende l’impresa di fornire garanzie. Il creditore della collazione sarebbe tenuto in questo caso ad accettare come garanzie sufficienti la costituzione in pegno delle quote sociali o dei diritti societari dell’impresa interessata187.
• Bisognerebbe prevedere un’esigibilità immediata dei crediti di altri eredi per i quali l’erede
che riprende l’impresa aveva ottenuto una dilazione di pagamento ai sensi dell’articolo 619 AP-CC in caso di vendita dell’impresa prima della scadenza del debito188.
• Sarebbe utile che il messaggio precisasse la nozione di serietà delle difficoltà. È necessa-
rio che le difficoltà siano serie e durature. Nel definire la serietà occorre in particolare tenere conto, da un punto di vista soggettivo, degli interessi della persona che riprende l’impresa e della sua volontà di dirigerla, della sua disponibilità di liquidità e delle sue possibilità di ottenere un credito, e, da un punto di vista oggettivo, degli scopi perseguiti dalla riforma, vale a dire dell’impatto negativo del decesso del titolare sulle piccole imprese e sulle microimprese e dunque sulla nostra economia in generale. Non sembra infatti giusto imporre agli altri eredi delle dilazioni di pagamento quando l’impresa rischia di non sopravvivere alla persona dell’ereditando (impresa strettamente legata alla reputazione di quest’ultimo o alle sue conoscenze, p. es., ecc.), oppure quando sarebbe in realtà meglio se l’impresa fosse venduta (non disponendo la persona che riprende l’impresa, per ipotesi, delle competenze necessarie alla sua gestione, pur essendo stato l’unico a chiederne l’attribuzione). Il tutto va inoltre bilanciato con i sacrifici imposti agli altri eredi (= ponderazione degli interessi in base all’insieme delle circostanze)189.
• La possibilità di porre condizioni alla concessione della dilazione permetterebbe di tenere
conto ancora meglio della fattispecie e di garantire un equilibrio più equo tra gli interessi delle parti. Sarebbe utile introdurre nel messaggio qualche esempio in proposito190.
4.3.3 Obbligo di fornire garanzie e di versare interessi
I partecipanti alla consultazione che si sono espressi sulla questione specifica dell’obbligo di fornire garanzie e di versare interessi hanno opinioni diverse. Otto accolgono con favore la misura191, due vi si oppongono192, e otto chiedono una soluzione più flessibile oppure che si rinunci del tutto all’obbligo193.
Molti partecipanti hanno formulato osservazioni.
Osservazioni positive
• Gli importi interessati dovranno essere oggetto di garanzie, solo così sarà possibile tutelare
gli interessi degli altri eredi194.
187 EXPERTsuisse, pag. 4.
188 JuCH, pag. 2.
189 UNIGE, pag. 4.
190 UNIGE, pag. 4.
191 BE, pag. 2; BS, pag. 3; SO, pag. 2; PPD, pag. 2; ANV, pag. 2; CP, pag. 3, Relève PME, pag. 2; SSIC, pag. 1.
192 AI, pag. 1; pvl, pag. 3.
193 AR, pag. 1; UR, pag. 2; ZG, pag. 3; Economiesuisse, pag. 2; EXPERTsuisse, pag. 4; FSN, pag. 5; SFB, pag. 4; UNIGE, pag. 4; USAM, pag. 2.
194 ANV, pag. 2.