Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 52 pagine
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Sintesi dei risultati della consultazione – Successione d’imprese
N. di riferimento: COO.2180.109.7.297345 / 232.1/2019/00001
• L’obbligo di fornire garanzie e l’obbligo di versare interessi sugli importi oggetto di una
dilazione devono essere riconsiderati o eventualmente disciplinati in maniera più dettagliata. Una PMI familiare dispone raramente dei mezzi sufficienti per garantire dei crediti. Se dispone dei mezzi necessari, quest’ultimi possono essere costituiti in pegno senza problemi presso le banche per finanziarsi e per pagare i crediti di collazione dei coeredi. Una dilazione del pagamento e la fornitura di garanzie in queste circostanze sono superflue. Le imprese senza mezzi sufficienti da utilizzare come garanzie non potranno – giustamente – beneficiare della dilazione, poiché sarà loro impossibile fornire le garanzie tassativamente richieste dalla legge. È necessario modificare questa situazione insoddisfacente, introducendo un obbligo di fornire garanzie e interessi sulla base di un esame caso per caso212.
• Gli interessi dovuti in caso di dilazione del pagamento, e la possibilità di ottenere garanzie
costituiscono una forma di compensazione per tutelare gli altri eredi che non ricevono immediatamente la loro quota ereditaria213.
• Perché la possibilità di ottenere una dilazione non resti lettera morta, si dovrebbe potere
chiedere garanzie unicamente se è possibile fornirle tramite gli averi dell’impresa. Altrimenti deve essere possibile considerare gli importi oggetto della dilazione come un prestito privo di garanzia, il cui rischio deve essere coperto con gli interessi. Inoltre, è possibile concludere convenzioni di rimborso, che possono, ad esempio, essere fatte dipendere dai profitti dell’impresa. Ciò riduce il rischio sopportato dagli altri eredi. Se un’impresa deve malgrado tutto essere liquidata o se il credito non può essere onorato entro i cinque anni, l’obbligo di pagare a carico dell’erede che riprende l’impresa è mantenuto. Si tratta di una situazione che si viene spesso a creare se la trasmissione avviene quando il disponente è ancora vivo. In questi casi il credito legato all’acquisto dell’impresa rimane sotto forma di prestito. Il mantenimento dell’esercizio dell’impresa, inoltre, non giova soltanto all’erede che riprende l’impresa, ma anche agli altri eredi, poiché il valore di liquidazione di norma è inferiore a quello dell’impresa in attività, con conseguente diminuzione del valore di imputazione. Si propone pertanto che sia adottata una formulazione meno restrittiva dell’articolo 619 capoverso 3 AP-CC214.
4.3.4 Valore dell’impresa in caso di liberalità fatta dall’ereditando in vita
La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione che si sono espressi sulla questione del valore dell’impresa ha accolto con favore la misura215. Un partecipante si è opposto216.
Molti partecipanti hanno formulato osservazioni.
Osservazioni positive
• In linea generale, lo spostamento del momento determinante per fissare il valore di impu-
tazione al momento della liberalità sembra appropriato e comprensibile217.
212 ZG, pag. 3.
213 suissetec, pag. 2.
214 FSN, pag. 5.
215 AG, pag. 1; AI, pag. 1; AR, pag. 1; BE, pag. 3; GL, pag. 1; LU, pag. 1; SO, pag. 3; SG, pag. 1; UR, pag. 2; VD, pag. 1; PLR, pag. 1; pvl, pag. 2; ANV, pag. 2; CP, pag. 3; Economiesuisse, pag. 2; EIT.swiss, pag. 2; EXPERTsuisse, pag. 5; FER, pag. 2; Forum PMI, pag. 1; GastroSuisse, pag. 2; HotellerieSuisse, pag. 2; pharmaSuisse, pag. 1; Relève PME, pag. 3; SFB pag. 4; SSIC, pag. 1; SFB pag. 4; suissetec, pag. 2; SGNV, pag. 1; Treuhand Suisse, pag. 2; UNIGE, pag. 6; USAM, pag. 2; USS, pag. 2.
216 UDC, pag. 1.
217 UR, pag. 2; ZH, pag. 2; ASM, pag. 2; Treuhand Suisse, pag. 2.