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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Ordinanza RU ...
g. le interviste con la direzione e con il loro personale;
h. la verifica delle misure rilevate dalle aziende e degli altri risultati di prove;
i. la campionatura, l’analisi, la diagnosi e le prove;
j. gli audit dell’azienda;
k. qualsiasi altra attività necessaria per rilevare casi di non conformità.
2 I controlli ufficiali delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso possono anche comprendere una serie di controlli o di misurazioni pianificate per mantenere una visione d’insieme sullo stato di osservanza della legislazione sulle derrate alimentari.
Sezione 2: Accertamenti di focolai di malattie connessi a derrate alimentari e acqua per docce e piscine
Art. 15 Definizione
Per focolaio di malattie connesso a derrate alimentari o acqua per docce e piscine si intende:
a. l’insorgere di una malattia o di un’infezione connessa con certezza o con molta probabilità con la stessa derrata alimentare o la stessa acqua per docce e piscine in almeno due casi nell’essere umano; o
b. una situazione in cui i casi di malattia determinati dalle derrate alimentari o dall’acqua per docce e piscine constatati aumentino più del previsto.
Art. 16 Misure
1 Se constata un focolaio di malattie connesso a derrate alimentari e acqua per docce e piscine il chimico cantonale informa immediatamente il medico cantonale.
2 Se constata nei pazienti la presenza ripetuta di agenti patogeni che possono essere trasmessi attraverso le derrate alimentari o l’acqua per docce e piscine, il medico cantonale informa immediatamente il chimico cantonale sulla relativa fattispecie. Gli accertamenti sulle persone in ambito medico sono svolti dal medico cantonale.
3 Il chimico cantonale esegue tutti gli accertamenti necessari per ripristinare la sicurezza delle derrate alimentari o dell’acqua per docce e piscine. Gli accertamenti sulle persone in ambito medico sono svolti dal medico cantonale.
4 Il chimico cantonale coordina gli accertamenti fra le diverse autorità e istituzioni. Se sono necessari accertamenti che rientrano nell’ambito di competenza del veterinario cantonale, essi vanno coordinati con quest’ultimo.
5 I dati rilevati dalle autorità nell’ambito degli accertamenti sui focolai devono essere immediatamente comunicati all’USAV.
6 I ceppi di agenti patogeni isolati nell’ambito degli accertamenti sui focolai devono essere conservati per ulteriori analisi.