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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Ordinanza RU ...
Sezione 3: Procedura di autorizzazione ed elenchi delle aziende notificate e autorizzate
Art. 17 Procedura di autorizzazione
1 L’autorità cantonale di esecuzione ispeziona l’azienda sul posto prima di prendere una decisione in merito all’autorizzazione. Rilascia l’autorizzazione se sono soddisfatti i requisiti determinanti della legislazione sulle derrate alimentari e uso per l’attività interessata.
2 Se nell’ambito dell’ispezione constata lacune, può rilasciare l’autorizzazione a condizione che le lacune siano colmate entro sei mesi. Se ciò non avviene entro il termine stabilito, l’autorizzazione decade.
3 Se nell’ambito dei controlli ufficiali constata difetti gravi, può sospendere o ritirare l’autorizzazione.
Art. 18 Assegnazione del numero di autorizzazione
Le autorità cantonali di esecuzione assegnano alle aziende con l’autorizzazione un numero di autorizzazione. L’assegnazione del numero avviene secondo le disposizioni dell’USAV.
Art. 19 Elenchi delle aziende notificate e autorizzate
1 Le autorità cantonali di esecuzione gestiscono gli elenchi delle aziende notificate secondo gli articoli 20 e 62 ODerr21 e delle aziende autorizzate secondo l’articolo 21 ODerr e li mantengono aggiornati
2 Il numero assegnato a un’azienda autorizzata (numero di autorizzazione) può essere completato mediante codici che designano il tipo dei prodotti di origine animale.
3 Per le grandi aziende il numero di autorizzazione può essere completato mediante voci che designano unità aziendali o gruppi di unità aziendali che vendono o producono prodotti di origine animale.
4L’autorità cantonale di esecuzione inserisce il numero di autorizzazione, compresi i codici e le voci di complemento, nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione ai sensi all’ordinanza del 6 giugno 201422 concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico.
21RS 817.02