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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Ordinanza RU ...
Sezione 4: Attività di controllo supplementari sui giocattoli
Art. 20 Istruzioni per gli organismi di valutazione della conformità
1 Le autorità cantonali di esecuzione possono richiedere a un organismo di valutazione della conformità di fornire informazioni su ogni certificato di esame del tipo che ha rilasciato, revocato o rifiutato, compresi i rapporti delle prove e la documentazione tecnica.
2 Se necessario, possono ordinare all’organismo di valutazione della conformità di verificare un certificato di esame del tipo.
3 Se constatano che un giocattolo non soddisfa i requisiti generali di sicurezza secondo l’articolo 66 capoversi 1-3 ODerr23 e i requisiti particolari di sicurezza fissati dal DFI in virtù dell’articolo 66 capoverso 4 lettera b ODerr, le autorità cantonali di esecuzione possono ordinare all’organismo di valutazione della conformità di revocare il certificato di esame del tipo del giocattolo in questione.
Art. 21 Comunicazione delle misure ordinate all’organismo di valutazione
della conformità
Le autorità cantonali di esecuzione comunicano all’organismo di valutazione della conformità competente le misure ordinate nei confronti del fabbricante, del rappresentante autorizzato, dell’importatore o del distributore in caso di mancata conformità di un giocattolo.
Art. 22 Obbligo di notifica nei confronti dell’USAV
In caso di contestazione di giocattoli le autorità cantonali di esecuzione trasmettono all’USAV le seguenti informazioni:
a. i dati necessari per l’identificazione del giocattolo;
b. l’origine del giocattolo;
c. il motivo per cui il giocattolo non soddisfa i requisiti di sicurezza e i pericoli che ne risultano;
d. il tipo e la durata delle misure adottate;
e. le argomentazioni del fabbricante, del rappresentante autorizzato, dell’importatore o del distributore;
f. la non conformità e, eventualmente, le lacune delle norme tecniche applicabili;
g. eventualmente, il sospetto o la certezza che la non conformità non è limitata al territorio svizzero.
23 RS 817.02