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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine

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Capitolo 3: Controlli al momento dell’importazione, del transito o dell’esportazione

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 23 Autorità di esecuzione

1 L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) esegue i controlli ufficiali su derrate alimentari, oggetti d’uso, materie prime, prodotti intermedi, semilavorati, prodotti di partenza e sostanze destinate alla produzione di derrate alimentari al momento dell’importazione, del transito e dell’esportazione.

2 Per la sua attività può avvalersi delle autorità cantonali di esecuzione.

3 In casi particolari, segnatamente quando il controllo ufficiale delle derrate alimentari o degli oggetti d’uso necessita di analisi di laboratorio o solleva questioni complesse, l’AFD e il servizio veterinario di confine possono delegare la loro attività di controllo, compresa la campionatura, alle autorità cantonali di esecuzione.

4 Nei casi secondo il capoverso 3 è compito delle autorità cantonali di esecuzione determinare i parametri da analizzare, prendere la decisione definitiva, ordinare le misure necessarie e riscuotere gli emolumenti.

Art. 24 Controlli da effettuare

1 I controlli ufficiali devono includere:

a. un esame dei documenti;

b. una verifica visiva a campione della corrispondenza di certificati e altri documenti che accompagnano la partita con etichettatura e contenuto della partita;

c. eventualmente un esame della merce.

2 Si svolgono nell’ambito dell’imposizione doganale.

Art. 25 Notifica

L’AFD può notificare l’importazione, il transito e l’esportazione di merci alle autorità cantonali di esecuzione.

Art. 26 Informazione

Su richiesta l’AFD comunica all’USAV i dati necessari per l’esecuzione della presente ordinanza in relazione con le imposizioni doganali.

Sezione 2: Importazione

Art. 27 Esame della merce

1 Al momento dell’importazione l’AFD esamina a campione se la merce corrisponde ai requisiti della legislazione sulle derrate alimentari.