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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Ordinanza RU ...
2 L’esame della merce deve avvenire in un luogo provvisto delle necessarie infrastrutture di controllo e in cui è possibile eseguire le analisi in maniera regolare, prelevare un numero di campioni adeguato alla gestione dei rischi e manipolare le derrate alimentari in maniera ineccepibile dal punto di vista igienico.
Art. 28 Campionatura
1 L’AFD può prelevare campioni di merce.
2 Previo accordo con l’AFD, l’USAV può richiedere una campionatura per determinate merci.
3 In caso di trasferimento secondo l’articolo 23 capoverso 3, l’AFD invia i campioni all’autorità cantonale di esecuzione del Cantone di destinazione della merce.
4 L’USAV può ordinare all’AFD di recapitare i campioni di determinate merci a un laboratorio particolarmente adatto per l’esame.
Art. 29 Contestazioni
1 L’AFD o le autorità cantonali di esecuzione contestano le merci che non soddisfano le esigenze della legislazione svizzera sulle derrate alimentari e le misure necessarie.
2 Comunicano per iscritto il motivo della contestazione, il tipo di misure adottate e l’ammontare degli emolumenti secondo l’articolo 58 capoverso 2 lettera a LDerr alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo il diritto doganale.
3 Se le merci sono contestate dall’autorità cantonale di esecuzione, quest’ultima può riscuotere gli emolumenti secondo il capoverso 2 direttamente dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo il diritto doganale.
Art. 30 Misure
1 L’AFD può:
a. trasferire le merci contestate, per un esame approfondito, all’autorità cantonale di esecuzione; a tale scopo la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo il diritto doganale è tenuta a condurre le merci entro un termine determinato, a sue spese e a suo rischio e pericolo, all’autorità cantonale di esecuzione, senza modificarle;
b. respingere le merci contestate se:
1. le lacune constatate non possono essere colmate, e
2. tali merci non costituiscono un danno per la salute;
c. sequestrare le merci se è necessario per la protezione dei consumatori e se:
1. tali merci sono state contestate,
2. vi è il sospetto fondato che le merci interessate non soddisfino le prescrizioni della legislazione svizzera sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso; oppure
3. le merci sono state respinte ma non allontanate entro il termine fissato dall’ufficio doganale;