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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine

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Ordinanza RU ...

2 L’esame della merce deve avvenire in un luogo provvisto delle necessarie infrastrutture di controllo e in cui è possibile eseguire le analisi in maniera regolare, prelevare un numero di campioni adeguato alla gestione dei rischi e manipolare le derrate alimentari in maniera ineccepibile dal punto di vista igienico.

Art. 28 Campionatura

1 L’AFD può prelevare campioni di merce.

2 Previo accordo con l’AFD, l’USAV può richiedere una campionatura per determinate merci.

3 In caso di trasferimento secondo l’articolo 23 capoverso 3, l’AFD invia i campioni all’autorità cantonale di esecuzione del Cantone di destinazione della merce.

4 L’USAV può ordinare all’AFD di recapitare i campioni di determinate merci a un laboratorio particolarmente adatto per l’esame.

Art. 29 Contestazioni

1 L’AFD o le autorità cantonali di esecuzione contestano le merci che non soddisfano le esigenze della legislazione svizzera sulle derrate alimentari e le misure necessarie.

2 Comunicano per iscritto il motivo della contestazione, il tipo di misure adottate e l’ammontare degli emolumenti secondo l’articolo 58 capoverso 2 lettera a LDerr alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo il diritto doganale.

3 Se le merci sono contestate dall’autorità cantonale di esecuzione, quest’ultima può riscuotere gli emolumenti secondo il capoverso 2 direttamente dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo il diritto doganale.

Art. 30 Misure

1 L’AFD può:

a. trasferire le merci contestate, per un esame approfondito, all’autorità cantonale di esecuzione; a tale scopo la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo il diritto doganale è tenuta a condurre le merci entro un termine determinato, a sue spese e a suo rischio e pericolo, all’autorità cantonale di esecuzione, senza modificarle;

b. respingere le merci contestate se:

1. le lacune constatate non possono essere colmate, e

2. tali merci non costituiscono un danno per la salute;

c. sequestrare le merci se è necessario per la protezione dei consumatori e se:

1. tali merci sono state contestate,

2. vi è il sospetto fondato che le merci interessate non soddisfino le prescrizioni della legislazione svizzera sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso; oppure

3. le merci sono state respinte ma non allontanate entro il termine fissato dall’ufficio doganale;