Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

Agli integratori alimentari e agli alimenti per sportivi si applicano, per gli adulti, nuovi limiti riguardanti le quantità massime ammesse per dose giornaliera raccomandata di vitamine, sali minerali e altre sostanze, che possono raggiungere, al massimo, i ¾ dell’UL (livello massimo tollerabile di assunzione). Di conseguenza, per motivi di sicurezza alimentare, è consentito assumere ogni giorno un solo integratore alimentare oppure un solo alimento per sportivi contenente una (o più) sostanza/e uguali.

Alcune avvertenze sono state aggiunte o corrette conformemente con l’allegato 1 OIAl.

Vitamine e sali minerali

Si raccomanda che le quantità di calcio superiori a 800 mg al giorno siano assunte insieme alla vitamina D per facilitare l’assimilazione del calcio nelle ossa.

È stata eliminata la quantità massima di sodio raccomandata come dose giornaliera per gli adulti, al fine di consentire una maggiore flessibilità nello sviluppo di bevande per gruppi specifici di sportivi (sport di resistenza, in condizioni climatiche estreme). Ciò consentirà di compensare la perdita di sodio, principalmente sotto forma di cloruro di sodio, presente nel sudore (corrispondente in media a ~900 mg di sodio per litro di sudore).

Il cloro e il fosforo non rientrano più fra le sostanze elencate all’allegato 11, ma possono comunque essere aggiunti in qualità di ione di accompagnamento per altre sostanze.

Il fluoro non sarà più autorizzato nelle derrate alimentari per gli sportivi, in quanto non vi sono margini che consentano di arricchire gli alimenti, poiché il fluoro viene assunto attraverso il sale da tavola e altre fonti, in particolare dentifricio e tè, che ne coprono già interamente il fabbisogno.

Il silicio non è l’oggetto né di un’AMT (analisi minerale tissutale) né di un valore di riferimento DACH. Pertanto, non andrebbe più fissato un valore massimo. A fini dell’autocontrollo è possibile determinare dosi giornaliere sicure servendosi delle valutazioni di sicurezza dell’EFSA relative all’apporto complementare di acido ortosilicico stabilizzato con colina7, di biossido di silicio8 e di acido silicico (sotto forma di gel)8.

Altre sostanze

I valori dell’acido eicosapentaenoico (EPA) e dell’acido docosaesaenoico (DHA) (somma) (a lunga catena n-3), del coenzima NADH e del coenzima Q10 sono stati adeguati a quelli in vigore per gli integratori alimentari previsti dall’OIAl.

La sostanza denominata astaxantina è stata rimossa dall’elenco poiché attualmente è regolamentata dall’ordinanza sui nuovi tipi di derrate alimentari (RS 817.022.2).

I bioflavonoidi, con un tenore massimo ammissibile di 5 mg per gli adulti, sono stati soppressi

nell’allegato 11 ODPPE, al fine di mantenere l’elenco delle «altre sostanze» equivalente a quello previsto dall’allegato 2, numero 3 OIAl.

È stato necessario precisare la quantità massima di isoflavone per dose giornaliera raccomandata,

perché d’ora in poi dovrà essere rapportata all’aglicone.

Il carotenoide licopene ha dovuto essere rimosso dall’allegato 11 ODPPE. Il licopene di pomodoro è accettato come nuovo alimento negli integratori alimentari ai sensi dell’elenco rettificato dell’Unione dei nuovi alimenti9, per cui viene accettato come tale anche in Svizzera, conformemente all’articolo 2,

7 EFSA European Food Safety Authority (2009) Scientific Opinion of the Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food, Choline-stabilised orthosilicic acid added for nutritional purposes to food supplements, EFSA J 948:1-23.

8 EFSA European Food Safety Authority (2009) Scientific Opinion of the Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food, Calcium silicate and silicon dioxide/silicic acid gel added for nutritional purposes to food supplements. EFSA J 1132:1-24.

9 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della Commissione, del 23 luglio 2018, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti, GU L 187 del 24.7.2018, pag. 1. Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali