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Consultazione 2019/36: Revisione totale dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici e ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (nuovo disciplinamento dei dispositivi medici) · 49 pagine
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4Alla procedura di autorizzazione si applicano per analogia gli articoli 39–43 dell’ordinanza del 14 novembre 201843 sull’autorizzazione dei medicamenti (OA-Med).
Art. 29 Prelievo, donazione e test
1I requisiti per il prelievo, la donazione e i test sono retti per analogia dagli articoli 3, 4, 6–15 e 30–33 della legge dell’8 ottobre 200444 sui trapianti e dagli articoli 2 e 3–12 dell’ordinanza del 16 marzo 200745 sui trapianti.
2Il titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 28 deve verificare l’idoneità del donatore.
Art. 30 Obbligo di registrazione e tracciabilità
1Qualsiasi tessuto o cellula prelevato da un essere umano ai fini della devitalizzazione e utilizzato in un dispositivo deve poter essere rintracciato dal donatore al ricevente e viceversa. Si applica per analogia l’articolo 35 capoversi 1 e 2 OAMed46.
2Per il resto, la tracciabilità è retta per analogia dagli articoli 34 e 35 della legge dell’8 ottobre 200447 sui trapianti.
Capitolo 5: Organismi designati
Sezione 1: Designazione
Art. 31 Presupposti e domanda
1Swissmedic designa soltanto gli organismi di valutazione della conformità che hanno svolto una procedura di valutazione secondo l’articolo 32 e soddisfano i presupposti di cui all’allegato VII MDR48.
2La domanda di designazione deve essere presentata a Swissmedic. Essa deve contenere in particolare:
a. le attività e i tipi di dispositivi per i quali è chiesta la designazione;
b. l’attestazione dell’adempimento dei presupposti di cui all’allegato VII MDR.
3Entro 30 giorni Swissmedic verifica se la domanda di designazione è completa e sollecita il richiedente a presentare eventuali informazioni mancanti.
4Swissmedic esamina la domanda e la documentazione allegata e redige un rapporto di valutazione preliminare.
43 RS 812.212.1
44RS 810.21
45 RS 810.211
46 RS 812.212.1
47 RS 810.21
48 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1.