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Consultazione 2019/36: Revisione totale dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici e ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (nuovo disciplinamento dei dispositivi medici) · 49 pagine

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Art. 18 Informazioni sui dispositivi impiantabili

1Per i dispositivi impiantabili il fabbricante deve fornire, in aggiunta alle informazioni sul dispositivo di cui all’articolo 14, le indicazioni e le informazioni di cui all’articolo 18 MDR33, inclusa la tessera per il portatore di impianto. Si deve tenere conto delle modifiche all’articolo 18 MDR che la Commissione europea apporta mediante atti delegati34.

2La tessera per il portatore di impianto deve essere redatta nelle tre lingue ufficiali.

3Le istituzioni sanitarie riportano nella tessera per il portatore di impianto le indicazioni sull’identità della persona cui viene impiantato un dispositivo e consegnano la tessera alla persona interessata. Mettono inoltre a disposizione di quest’ultima le indicazioni necessarie in una forma accessibile rapidamente.

Capitolo 3: Valutazione, certificato e dichiarazione di conformità

Sezione 1: Valutazione della conformità

Art. 19 Principio

1Chi, avendo sede in Svizzera, mette dei dispositivi a disposizione sul mercato in Svizzera o in uno Stato contraente, deve presentare alle autorità competenti per il controllo nel quadro della sorveglianza del mercato, su richiesta, la dichiarazione di conformità.

2Chi, avendo sede in Svizzera, immette in commercio o, senza immissione in commercio, mette in servizio in Svizzera o in uno Stato contraente un dispositivo, deve, prima dell’immissione in commercio o della messa in servizio, eseguire e poter dimostrare una valutazione della conformità ai requisiti generali di sicurezza e prestazione.

Art. 20 Deroghe

1Per i dispositivi destinati a essere immessi in commercio esclusivamente all’interno dell’esercito o nel quadro dei suoi compiti speciali, il Dipartimento federale dell’interno (DFI), d’intesa con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, può concedere deroghe.

2Singoli dispositivi per i quali non è dimostrata la conformità possono essere immessi in commercio se:

a. servono a rimediare a situazioni di pericolo di morte o a disturbi permanenti di una funzione corporale;

b. non è disponibile alcun dispositivo conforme per una determinata indicazione;

c. sono applicati esclusivamente da specialisti medici su singole persone;

33 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1.

34 Cfr. allegato 4.