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Consultazione 2019/36: Revisione totale dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici e ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (nuovo disciplinamento dei dispositivi medici) · 49 pagine

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5Essi pubblicano un elenco delle loro controllate.

Art. 36 Obbligo di collaborazione e notifica

1Gli organismi designati, inclusi le loro controllate e i loro subcontraenti, sono tenuti a mettere a disposizione di Swissmedic in qualunque momento tutti i dati necessari per la valutazione, la designazione, la sorveglianza e la nuova valutazione, compresi i documenti necessari per valutare la qualificazione dei subcontraenti o delle controllate. I dati devono essere costantemente aggiornati.

2Gli organismi designati notificano a Swissmedic, entro 15 giorni, qualsiasi modifica che si ripercuota sull’adempimento dei presupposti di cui all’allegato VII MDR50 o sulla capacità di svolgere valutazioni di conformità.

Art. 37 Tariffe

Gli organismi designati approntano elenchi delle tariffe standard per le loro attività e li rendono accessibili al pubblico.

Sezione 2: Cessazione dell’attività di valutazione della conformità

Art. 38

1Se cessa le attività di valutazione della conformità, l’organismo designato ne informa Swissmedic e i clienti interessati il più presto possibile. La comunicazione deve avvenire un anno prima della cessazione delle attività nel caso in cui sia stata programmata. Swissmedic revoca la designazione a far tempo dalla cessazione delle attività.

2I certificati rimangono in vigore durante nove mesi al massimo dalla cessazione delle attività purché un altro organismo designato si assuma la responsabilità per i certificati dei dispositivi in questione e ne dia conferma per scritto.

3L’organismo designato che assume la responsabilità secondo il capoverso 2 svolge una valutazione integrale dei dispositivi in questione entro il termine indicato di nove mesi prima di rilasciare nuovi certificati.

Sezione 3: Sospensione, limitazione o revoca della designazione

Art. 39 Principio

1La designazione è sospesa, limitata o revocata se l’organismo designato:

50 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1.