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Consultazione 2019/36: Revisione totale dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici e ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (nuovo disciplinamento dei dispositivi medici) · 49 pagine
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Art. 32 Valutazione
1Swissmedic svolge una valutazione in loco dell’organismo di valutazione della conformità e, se pertinente, di tutti i subcontraenti e le controllate.
2Se nella valutazione constata delle lacune, redige un elenco per l’organismo di valutazione della conformità richiedente. Stabilisce il termine entro cui l’organismo deve sottoporre a Swissmedic un piano con azioni correttive destinato a eliminare le lacune e un piano con azioni preventive.
3Nei piani devono essere indicati i motivi principali delle lacune rilevate e un termine per l’attuazione delle misure.
4Swissmedic decide se le misure proposte dall’organismo di valutazione della conformità per eliminare le lacune rilevate nella valutazione sono adeguate e se il termine previsto è appropriato.
Art. 33 Rapporto di valutazione
1Se approva i piani di cui all’articolo 32 capoverso 3, Swissmedic redige un rapporto di valutazione.
2Il rapporto include quanto segue:
a. i risultati della valutazione;
b. la conferma che azioni correttive e preventive appropriate sono previste e all’occorrenza attuate;
c. il campo d’applicazione della designazione.
Art. 34 Rilascio ed estensione della designazione
1Swissmedic rilascia la designazione qualora l’organismo di valutazione della conformità soddisfi i presupposti.
2L’estensione di una designazione è retta dai presupposti e dalle procedure secondo gli articoli 31–33.
Art. 35 Subcontraenti e controllate
1Gli organismi designati che assegnano una parte del lavoro a subcontraenti oppure la delegano a una controllata si assumono la piena responsabilità dei lavori svolti a loro nome dai subcontraenti o dalla controllata.
2Essi garantiscono che il subcontraente o la controllata soddisfi i presupposti secondo l’allegato VII MDR49.
3Nei confronti di Swissmedic devono poter attestare che il subcontraente o la controllata è in grado di svolgere i compiti affidati.
4Essi informano Swissmedic dell’avvenuta assegnazione o delega secondo il capoverso 1.
49 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1.