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Consultazione 2019/36: Revisione totale dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici e ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (nuovo disciplinamento dei dispositivi medici) · 49 pagine

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Art. 42 Validità dei certificati in caso di revoca della designazione

1Se Swissmedic revoca la designazione di un organismo designato, i certificati in questione mantengono la validità durante nove mesi se:

a. Swissmedic o, nel caso in cui il fabbricante abbia la sua sede in uno Stato contraente, l’autorità ivi competente per i dispositivi medici conferma che i dispositivi in questione non comportano problemi di sicurezza; e

b. un altro organismo designato conferma per scritto di assumersi la responsabilità diretta per i certificati di questi dispositivi e di poter terminare la valutazione degli stessi entro 12 mesi dalla revoca della designazione.

2Nei limiti delle sue competenze, Swissmedic può prorogare ogni volta di tre mesi, ma al massimo complessivamente di 12 mesi, la validità provvisoria dei certificati.

Sezione 4: Sorveglianza e rivalutazione degli organismi designati

Art. 43

1Swissmedic sorveglia gli organismi designati come pure le loro controllate e i loro subcontraenti e svolge delle rivalutazioni. Nel riesame e nella nuova valutazione degli organismi designati, Swissmedic considera i presupposti e le procedure di cui agli articoli 44 e 45 MDR51.

2Swissmedic esamina tre anni dopo la designazione di un organismo designato, e in seguito ogni quattro anni, nell’ambito di una nuova e completa valutazione se l’organismo designato continua a soddisfare i presupposti di cui all’articolo 26 capoverso 1 e all’allegato VII MDR. Sono fatte salve modifiche delle frequenze mediante atti delegati52 emanati dalla Commissione europea.

3Swissmedic esamina almeno una volta l’anno se gli organismi designati ed eventualmente le loro controllate e i loro subcontraenti soddisfano i presupposti e gli obblighi di cui all’allegato VII MDR.

4A tal fine Swissmedic può, in ogni tempo:

a. procedere a valutazioni in loco, con o senza preavviso;

b. svolgere audit del personale dell’organismo designato, delle sue controllate o dei suoi subcontraenti oppure sovrintendere ad audit che l’organismo designato svolge nei locali dei suoi clienti.

51 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1.

52 Cfr. allegato 4.