Progetto

Consultazione 2019/36: Revisione totale dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici e ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (nuovo disciplinamento dei dispositivi medici) · 49 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 19Fedlex · Progetto

Capitolo 6: Prescrizioni per gli operatori economici

Sezione 1: Fabbricante

Art. 44 Apposizione del marchio di conformità e valutazione clinica

1I fabbricanti appongono sul dispositivo il marchio di conformità.

2I fabbricanti effettuano una valutazione clinica secondo l’articolo 61 MDR53, tenendo conto delle modifiche a tale articolo che la Commissione europea apporta mediante atti delegati54, nonché secondo l’allegato XIV MDR. La valutazione clinica tiene conto anche dei risultati del follow-up clinico postcommercializzazione.

Art. 45 Documentazione tecnica

1Il fabbricante deve menzionare nella documentazione tecnica le indicazioni di cui agli allegati II e III MDR55, tenendo conto delle modifiche a tali allegati che la Commissione europea apporta mediante atti delegati56.

2Su richiesta di Swissmedic il fabbricante fornisce, secondo quanto richiesto, la documentazione tecnica completa o una sua sintesi.

Art. 46 Obbligo di conservazione

1I fabbricanti tengono a disposizione di Swissmedic per un periodo di almeno dieci anni dall’immissione in commercio dell’ultimo dispositivo oggetto della dichiarazione di conformità:

a. la documentazione tecnica completa;

b. la dichiarazione di conformità;

c. una copia dei certificati rilasciati, comprese le eventuali modifiche e integrazioni.

2Per i dispositivi impiantabili il periodo di conservazione è di almeno 15 anni dall’immissione in commercio dell’ultimo dispositivo.

Art. 47 Persona responsabile del rispetto della normativa

1I fabbricanti, all’interno della loro organizzazione, devono disporre di almeno una persona responsabile del rispetto della normativa che possieda le competenze necessarie nel settore dei dispositivi medici.

2L’attestazione delle competenze necessarie della persona responsabile del rispetto della normativa, la sua responsabilità nonché le deroghe e le ulteriori modalità sono rette dall’articolo 15 MDR57.

53 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1.

54 Cfr. allegato 4.

55 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1.

56 Cfr. allegato 4.

57 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1.