Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/36: Revisione totale dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici e ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (nuovo disciplinamento dei dispositivi medici) · 59 pagine
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avere facoltà d’accesso anche ad altri dati personali oltre a quelli citati nelle lettere a e b, ad esempio ai dati del fabbricante in Eudamed.
Art. 79 Diritti di accesso
APC, GSASA, LU, AI, SG, BL, BE, AG, VS e JU si chiedono se le disposizioni degli articoli 79 e 80 non possano essere definite nel regolamento per il trattamento di cui all’articolo 78 capoverso 2.
ZG rimanda al rapporto esplicativo (pag. 41) e al fatto che l’accesso da parte di Swissmedic ai sistemi d’informazione è di principio limitato all’uso interno dell’istituto (art. 79). È dunque del parere che il sistema d’informazione debba avere una parte semipubblica che consenta ai Cantoni un accesso facilitato alle informazioni di cui hanno bisogno nel quadro delle loro competenze (art. 74 cpv. 3).
Cpv. 1 lett. c
VD constata che gli amministratori e i terzi incaricati non sono determinati e chiede precisazioni su questo punto.
Art. 80 Conservazione e distruzione dei dati
APC, GSASA, LU, AI, SG, BL, BE, AG e VS: si veda commento all’articolo 79.
Secondo FMH e UNION, il termine di dieci anni va posto nel contesto della revisione del diritto in materia di prescrizione fatta nel codice delle obbligazioni, che nel caso dei danni a persone fissa ora il termine di prescrizione a 20 anni. Un allineamento su questo aspetto sarebbe dunque, a loro avviso, opportuno.
Art. 83 Contenuto del sistema d’informazione per i dispositivi medici
Cpv. 1
CTU SG si chiede perché nell’articolo 77 lettere a e b non si menziona il tipo di dati personali di cui all’articolo 83 capoverso 1, ma solo i dati concernenti la salute rilevati nell’ambito della sorveglianza del mercato e della vigilanza.
NE e VD constatano che l’ordinanza non stabilisce un elenco preciso dei dati in questione, cosa che invece bisognerebbe fare.
Art. 84 Scambio di dati con altri sistemi d’informazione
VD ritiene che la formulazione meriti di essere rivista in quanto un sistema d’informazione non ottiene dati da un altro sistema.
Art. 86 Diritti delle persone interessate e rettifica dei dati
Cpv. 1
VD fa notare la presenza di una virgola di troppo (concerne solo il francese).
Art. 88 Pubblicazione di dati
Secondo VD, il «notamment» nel primo periodo si riferisce all’azione di pubblicare e non agli elementi enumerati. Va dunque corretto così: «Swissmedic peut publier notamment les éléments suivants…» (non concerne l’italiano).
34/59 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione – Revisione totale ODmed e nuova OSRUm-Dmed