Avamprogetto Accordo commerciale

Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine

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APPENDICE ALL’ALLEGATO 1

(b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l’applicazione

di norme di origine identiche a quelle previste dal presente Protocollo; e

(c) le Parti abbiano pubblicato notifiche indicanti il rispetto dei requisiti necessari

al fine dell’applicazione del cumulo.

6. La Svizzera fornisce al Regno Unito i dettagli degli accordi comprensivi di date di entrata in vigore e rispettive norme di origine applicate per gli altri Paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

1. I seguenti prodotti si considerano interamente ottenuti in Svizzera o nel Regno Unito:

(a) prodotti minerari estratti dal suolo o dal fondo marino;

(b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

(c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;

(d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

(e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

(f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle

acque territoriali delle Parti con le loro navi;

(g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai

prodotti di cui alla lettera f);

(h) gli articoli usati ivi raccolti che possano servire soltanto al recupero delle materie

prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994. Entro e non oltre sei mesi prima dello scadere del periodo di transizione, le Parti devono avviare consultazioni sull’opportunità di una proroga. Mediante decisione del comitato misto è possibile modificare la presente disposizione e prolungare il periodo di transizione. Se viene richiesta una modifica in questo senso, le Parti devono puntare a formulare disposizioni in grado di generare benefici non inferiori per i loro scambi.