Avamprogetto Accordo commerciale
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine
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APPENDICE ALL’ALLEGATO 1
Articolo 17
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali della Parte esportatrice su richiesta scritta compilata dall’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. Ai fini del paragrafo 1, l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e il formulario di domanda, i cui facsimile figurano negli allegati IIIa e IIIb incorporati. Detti formulari sono compilati in una delle lingue ufficiali di una delle Parti e conformemente alle disposizioni di diritto interno della Parte esportatrice. Se i formulari vengono compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell’apposita casella senza spaziature tra le righe. Se lo spazio della casella non è completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l’ultima riga e si sbarra la parte non riempita.
3. L’esportatore che chiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della Parte esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’adempimento degli altri obblighi di cui al presente Protocollo.
4. Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità doganali della Svizzera o del Regno Unito rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 nei seguenti casi:
(a) i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della
Svizzera, del Regno Unito o di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4, paragrafo 1, con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4, paragrafo 2, e soddisfano gli altri obblighi del presente Protocollo; oppure
(b) i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno dei Paesi di cui
agli articoli 3 e 4, paragrafo 2, con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo, purché nel Paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED.
5. Il certificato di circolazione delle merci EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali della Svizzera o del Regno Unito, se i prodotti in questione possono essere