Avamprogetto Accordo commerciale
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine
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APPENDICE ALL’ALLEGATO 1
Articolo 18
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED
1. In deroga all’articolo 17, paragrafo 9, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
(a) non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni
involontarie o circostanze particolari; oppure
(b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di
circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è stato rilasciato, ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici.
2. Fatto salvo l’articolo 17, paragrafo 9, un certificato di circolazione delle merci EUR-MED può essere rilasciato dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce e per i quali al momento dell’esportazione è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1, purché si possa dimostrare alle autorità doganali che sono soddisfatti gli obblighi di cui all’articolo 17, paragrafo 5.
3. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2, l’esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED nonché i motivi della sua richiesta.
4. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
5. I certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori in applicazione del paragrafo 1 devono recare la seguente dicitura in inglese:
«ISSUED RETROSPECTIVELY»
6. I certificati di circolazione EUR-MED rilasciati a posteriori in applicazione del paragrafo 2 devono recare la seguente dicitura in inglese:
«ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No … [data e luogo del rilascio])»
7. Le diciture di cui al paragrafo 5 figurano nella casella 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.