Avamprogetto Accordo commerciale
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine
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APPENDICE ALL’ALLEGATO 1
Articolo 19
Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, l’esportatore può richiedere alle autorità doganali che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d’esportazione in loro possesso.
2. I duplicati rilasciati in conformità al paragrafo 1 devono recare la seguente dicitura in inglese:
«DUPLICATE»
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.
4. Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED originale, è valido a decorrere da tale data.
Articolo 20
Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza
Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in Svizzera o nel Regno Unito, si può sostituire l’originale della prova dell’origine con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove in Svizzera o nel Regno Unito. Il certificato o i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sostitutivi sono rilasciati dall’ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Articolo 21
Separazione contabile
1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l’uso del cosiddetto metodo della «separazione contabile».