Avamprogetto Accordo commerciale
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine
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APPENDICE ALL’ALLEGATO 1
considerati originari della Svizzera, del Regno Unito o di uno dei Pasi di cui agli articoli 3 e 4 con i quali si applica il cumulo e soddisfano gli obblighi del presente Protocollo nei seguenti casi:
(a) è stato applicato il cumulo con i materiali originari di uno dei Paesi di cui agli
articoli 3 e 4, paragrafo 2; oppure
(b) i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell’ambito del cumulo per la
fabbricazione di prodotti da esportare in uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4, paragrafo 2; oppure
(c) i prodotti possono essere riesportati dal Paese di destinazione in uno dei Paesi di
cui all’articolo 3 e 4, paragrafo 2.
6. Nella casella 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR-MED figura una delle seguenti dichiarazioni in inglese:
(a) se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con i materiali
originari di almeno uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4:
«CUMULATION APPLIED WITH … (nome del Paese/dei Paesi)»
(b) se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con uno o più
dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4:
«NO CUMULATION APPLIED».
7. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente Protocollo. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. In particolare, devono verificare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
8. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED è indicata nella casella 11 del certificato.
9. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione ha
effettivamente luogo o è assicurata.