Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/49: Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale · 14 pagine

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Art. 72a–72x

Le disposizioni transitorie relative alle precedenti revisioni della LAID possono essere abrogate, eccetto quelle riportate di seguito. Sono sostituite dall’articolo 72 capoversi 1 e 2.

Gli articoli 72t e 72x rimandano agli importi secondo la LIFD, qualora la legislazione cantonale non sia stata adeguata entro il termine stabilito. Queste disposizioni non possono dunque essere abrogate.

3.3 Legge federale sull’imposta preventiva (LIP)

Art. 34a Procedure elettroniche

Per l’imposta preventiva, ai fini dell’inoltro elettronico di atti scritti si applicano le pertinenti disposizioni della PA (cfr. n. 1.3.1).

Manca tuttavia una base giuridica che obblighi il contribuente a comunicare con le autorità fiscali parzialmente o completamente per via elettronica. Questa lacuna deve essere colmata in vista della digitalizzazione completa di tutte le operazioni auspicata dall’AFC.

Capoverso 1

Per l’esecuzione della legge sull’imposta preventiva, il Consiglio federale può prescrivere procedure elettroniche e stabilirne le modalità. Può prevedere un’attuazione graduale, per esempio stabilire che in una prima fase solo determinati processi siano svolti interamente o parzialmente per via elettronica. Sono altresì ipotizzabili eccezioni a favore delle persone per le quali l’utilizzo del canale elettronico è impossibile o troppo dispendioso. Nel concreto si tratta della riscossione, della notifica e del rimborso

dell’imposta preventiva. Gli interessati possono dunque essere obbligati a comunicare per via elettronica con l’AFC in tutti o in alcuni ambiti dell’imposta preventiva, per esempio mediante un portale prestabilito. A tal fine occorre che l’AFC abbia la necessaria infrastruttura tecnica e che per l’interessato l’obbligo di comunicare con l’Amministrazione esclusivamente per via elettronica sia ragionevolmente esigibile. La ragionevole esigibilità può essere presunta se per la maggioranza degli interessati la procedura elettronica è consueta o normale e non causa loro un dispendio eccessivo o svantaggi considerevoli di altro tipo. Di norma, una procedura elettronica per le imprese soggette all’imposta preventiva non dovrebbe creare problemi.

Il capoverso 1 comprende non solo la trasmissione all’AFC di atti scritti dei contribuenti o degli istanti, ma può riguardare anche il caso inverso, ossia la trasmissione elettronica di decisioni e altri documenti dell’AFC al contribuente o all’istante. Anche questo obbligo sarà introdotto dal Consiglio federale solo se è ragionevolmente esigibile.

Capoverso 2

Per le procedure elettroniche, il momento determinante per il rispetto di un termine in caso di trasmissione di atti scritti alle autorità e il momento in cui una decisione delle autorità è considerata notificata sono disciplinati nella PA (art. 21a cpv. 3 e 34 cpv. 1bis). Con questa disposizione viene creata la base legale che consente al Consiglio federale di definire disposizioni derogatorie per disciplinare tali questioni. In tal modo, laddove opportuno, è possibile realizzare soluzioni tecniche diverse da quelle prescritte nella PA.

Capoverso 3

Il capoverso 3 impone che, nella trasmissione elettronica di atti scritti, l’AFC garantisca l’identificazione del contribuente o

dell’istante e l’integrità dei dati. Questa disposizione trova applicazione anche nel ricorso volontario alla procedura elettronica.

Capoverso 4

Nella LIP e nella rispettiva ordinanza (OIPrev) sono utilizzate le voci «firmare» e «per iscritto». Per esempio, il diritto al rimborso dell’imposta preventiva va fatto valere con istanza scritta all’autorità competente (art. 29 cpv. 1 LIP) e anche il reclamo deve essere presentato per scritto (art. 42 cpv. 2 LIP). Di norma, con «per scritto» s’intende, oltre alla scrittura del contenuto della dichiarazione, anche una firma autografa.

In caso di trasmissione elettronica dell’atto scritto, se la LIP o la OIPrev lo prescrive, l’AFC può prevedere, al posto della firma, la conferma dei dati fornita per via elettronica da parte del contribuente o dell’istante. A tal fine può derogare all’obbligo di utilizzare una firma elettronica qualificata. La conferma elettronica dei dati è richiesta soltanto qualora, nella procedura, la legge o l’ordinanza prescriva la firma.

Nelle procedure per il rimborso dell’imposta preventiva in ambito internazionale, le autorità estere devono confermare la residenza dell’istante mediante un timbro che non costituisce una firma nel senso qui inteso. Le norme in materia non sono interessate dalla presente disposizione.

Art. 35a Procedure elettroniche

Capoverso 1: il rimborso dell’imposta preventiva alle persone fisiche è competenza dei Cantoni. Il Cantone che prevede la trasmissione elettronica di atti scritti deve garantire l’identificazione dell’istante e l’integrità dei dati conformemente alla legislazione cantonale.

Capoverso 2: se la LIP o la OIPrev esigono la firma dell’istante, nella procedura elettronica l’autorità cantonale può rinunciare alla firma e prevedere, al suo posto, una conferma elettronica dei dati da parte dell’istante.

Capoverso 3: analogamente a quanto stabilito nella LIP, il Cantone può prevedere l’invio elettronico di documenti previo assenso dell’istante. Qui è possibile rimandare al commento all’articolo 104a capoverso 3 AP-LIFD.

Art. 36a cpv. 2

All’articolo 36a capoverso 2 è aggiunto il diritto delle autorità menzionate nell’articolo 36 capoverso 1 all’utilizzo sistematico del

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numero d’assicurato AVS di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). In proposito occorre rimandare al progetto di una legge concernente l’utilizzazione sistematica del numero AVS

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che persegue lo stesso obiettivo e renderebbe superflua la presente disposizione. Prima di licenziare il messaggio occorrerà verificare la possibilità di coordinamento con il progetto di utilizzazione sistematica del numero AVS.

20 RS 831.10

23 www.admin.ch/Diritto federale/Consultazioni/Procedure di consultazione concluse/2018/DFI