Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/49: Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale · 14 pagine

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Art. 38 cpv. 4 e 5

Capoverso 4

Per le notifiche secondo l’articolo 19, l’assicuratore deve indicare all’AFC il numero d’assicurato AVS di cui all’articolo 50c LAVS della persona fisica domiciliata in Svizzera che percepisce le prestazioni. Le banche che offrono prodotti dei pilastri 3a e 3b sono considerate istituti affini alle assicurazioni, pertanto sono anch’esse interessate dalla presente disposizione. Con l’obbligo di indicare il numero AVS nella notifica di cui all’articolo 19, gli offerenti di prodotti dei pilastri 3a e 3b sono contestualmente autorizzati a utilizzare in modo sistematico il numero AVS. Gli istituti di previdenza del secondo pilastro sono già autorizzati a utilizzare sistema-

22 ticamente il numero d’assicurato dell’AVS ai sensi dell’articolo 48 capoverso 4 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). La comunicazione del numero AVS consente all’AFC di attribuire la notifica al Cantone competente e di inoltrargliela. A sua volta, il numero AVS consente al Cantone competente di attribuire la notifica all’incarto fiscale di pertinenza. Gli assicuratori che, a seguito della modifica legislativa, saranno autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero AVS avranno contestualmente l’obbligo di adottare misure di sicurezza ai sensi dell’articolo 50g LAVS.

Capoverso 5

Affinché l’assicuratore possa ottemperare all’obbligo di comunicare il numero AVS, la persona fisica domiciliata in Svizzera che ha diritto alle prestazioni in capitale è tenuta a comunicargli il suo numero AVS. Se la comunicazione è omessa, l’assicuratore potrebbe non adempiere (appieno) il suo obbligo di comunicazione all’AFC. Per ovviare a ciò, gli effetti legali o contrattuali della mora presso l’assoggettato all’obbligo di notifica restano in sospeso fino all’ottenimento del numero AVS. L’assicuratore sarebbe dunque autorizzato a rinviare il versamento della prestazione dovuta per contratto fino all’ottenimento del numero AVS e, in tal caso, non risulterebbe in mora nei confronti dell’AFC per mancata notifica. Tuttavia, la prestazione eseguita malgrado il numero AVS mancante deve essere notificata all’AFC secondo l’articolo 19 capoverso 3 LIP.

3.4 Legge federale sulle tasse di bollo (LTB)

Art. 41a Procedure elettroniche

Nella LTB e nella rispettiva ordinanza (OTB)23 ricorre, oltre a «firmare», anche la voce «per scritto». Per esempio, un reclamo deve essere presentato per scritto all’AFC (art. 39 cpv. 2 LTB). Qui «per scritto» sottintende, oltre alla scrittura del contenuto della dichiarazione, anche una firma autografa. L’ordinanza sancisce altresì che, per esempio, al rendiconto della tassa di bollo vadano allegati una copia firmata dello statuto o del processo verbale dell’assemblea generale relativo alla modificazione dello statuto (art. 9 cpv. 2 OTB). Anche qui occorre sottolineare che nella procedura elettronica è possibile richiedere una conferma elettronica dei dati solo ove la legge o l’ordinanza esiga una firma nella procedura in forma cartacea. La procedura elettronica non deve porre requisiti più stringenti rispetto al diritto vigente.

Per il resto si rinvia ai commenti all’articolo 34a AP-LIP.

3.5 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA)

Art. 65a Procedure elettroniche

Nella LIVA e nella rispettiva ordinanza (OIVA) sono utilizzate le voci «firmare» e «per scritto». Di norma, con «per scritto» s’intende, oltre alla scrittura del contenuto della dichiarazione, anche una firma autografa. Nella trasmissione elettronica di atti scritti è richiesta una conferma elettronica dei dati in sostituzione della firma solo se la legge o l’ordinanza esige una firma nella procedura in forma cartacea. La procedura elettronica non deve porre requisiti più stringenti.

Per il resto si rinvia ai commenti all’articolo 34a AP-LIP.

3.6 Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF)

Art. 4a Procedure elettroniche

Nell’ambito dell’assistenza amministrativa internazionale la procedura elettronica è appropriata ed efficiente in particolare nell’acquisizione di informazioni. La LAAF prevede già, all’articolo 22a capoverso 5, che nello scambio spontaneo di informazioni il Dipartimento federale delle finanze possa esigere dalle amministrazioni cantonali delle contribuzioni la trasmissione di determinati moduli esclusivamente in forma elettronica. Per l’attuazione della legge relativamente alla forma elettronica occorre tuttavia attribuire un’estesa competenza al Consiglio federale, che deve poter prescrivere le modalità della trasmissione elettronica in generale, per esempio l’utilizzo di un determinato portale. L’articolo 22a capoverso 5 rimane in vigore.

Nella LAAF e nella rispettiva ordinanza (OAAF) viene utilizzata la voce «per scritto», con la quale s’intende, oltre alla scrittura del contenuto della dichiarazione, anche una firma autografa. Nella trasmissione elettronica di atti scritti è richiesta una conferma elettronica dei dati in sostituzione della firma solo se la legge o l’ordinanza esige una firma nella procedura in forma cartacea. La procedura elettronica non deve porre requisiti più stringenti rispetto al diritto vigente.

Per il resto si rinvia ai commenti all’articolo 34a AP-LIP.

3.7 Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)

Art. 28a Procedure elettroniche

22 RS 831.40

23 Nel progetto di legge sono enunciate solo le ordinanze che contengono le rispettive voci.