Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/49: Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale · 14 pagine
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La LSAI prevede già che gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione trasmettano annualmente le dovute informazioni all’AFC per via elettronica (art. 15 cpv. 1). Inoltre, l’AFC può esigere che determinati moduli siano trasmessi esclusivamente in forma elettronica (art. 22 cpv. 3). Per l’attuazione della legge relativamente alla forma elettronica occorre tuttavia attribuire un’estesa competenza al Consiglio federale, che in generale deve avere la facoltà di prescrivere le modalità della trasmissione elettronica, per esempio l’utilizzo di un determinato portale. L’articolo 15 capoverso 1 e l’articolo 22 capoverso 3 rimangono in vigore.
Nella LSAI è utilizzata la voce «scritta/scritte», con la quale s’intende di norma, oltre alla scrittura del contenuto della dichiarazione, anche una firma autografa. Nella trasmissione elettronica di atti scritti è richiesta una conferma elettronica dei dati in sostituzione della firma solo se la legge esige una firma nella procedura in forma cartacea. La procedura elettronica non pone requisiti più stringenti.
Per il resto si rinvia ai commenti all’articolo 34a AP-LIP.
3.8 Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP)
La LSRPP sancisce già che l’AFC possa prescrivere l’utilizzazione di determinati moduli ed esigere che taluni moduli siano trasmessi esclusivamente in forma elettronica (art. 16 cpv. 3 LSRPP). Per l’attuazione della legge relativamente alla forma elettronica occorre tuttavia attribuire un’estesa competenza al Consiglio federale, che deve poter prescrivere le modalità della trasmissione elettronica in generale, per esempio l’utilizzo di un determinato portale. L’articolo 16 capoverso 3 rimane in vigore.
Nella LSRPP sono utilizzate le voci «scritta/scritte», con le quali s’intende di norma, oltre alla scrittura del contenuto della dichiarazione, anche una firma autografa. Nella trasmissione elettronica di atti scritti è richiesta una conferma elettronica dei dati in sostituzione della firma solo se la legge esige una firma nella procedura in forma cartacea. La procedura elettronica non pone requisiti più stringenti.
Per il resto si rinvia ai commenti all’articolo 34a AP-LIP.
3.9 Legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO)
Nella LTEO e nella rispettiva ordinanza (OTEO) sono utilizzate le voci «firma», «firmate» e «per iscritto/scritto», con le quali s’intende di norma, oltre alla scrittura del contenuto della dichiarazione, anche una firma autografa. Nella trasmissione elettronica di atti scritti è richiesta una conferma elettronica dei dati in sostituzione della firma solo se la legge esige una firma nella procedura in forma cartacea. La procedura elettronica non deve porre requisiti più stringenti rispetto al diritto vigente.
Per il resto si rinvia ai commenti all’articolo 104a AP-LIFD.
4 Attuazione
Le modifiche apportate ai testi di legge creano o adeguano le basi giuridiche per la procedura elettronica in ambito fiscale.
Le modifiche relative alla LIFD e alla LAID riguardano i Cantoni. In sostanza s’intende consentire loro la tassazione e la riscossione dell’imposta federale diretta senza discontinuità dei sistemi di trasmissione. Se un Cantone offre procedure elettroniche per l’imposta sul reddito e sulla sostanza, le relative prescrizioni sulla procedura da seguire nonché sull’identificazione dell’interessato e l’integrità dei dati si applicano anche all’imposta federale diretta. Il presente avamprogetto non dovrebbe dunque occasionare oneri supplementari ai Cantoni.
Le modifiche relative alle imposte indirette nonché quelle apportate nella LAAF, nella LSAI e nella LSRPP riguardano l’AFC. È previsto che il Consiglio federale possa disciplinare in un’ordinanza la procedura elettronica e le sue modalità. Ciò riguarda in particolare l’obbligo degli interessati di comunicare con l’AFC in una forma elettronica prescritta. A tal fine occorre la necessaria infrastruttura tecnica e l’obbligo di comunicare con l’Amministrazione esclusivamente per via elettronica deve essere ragionevolmente esigibile.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione sul piano finanziario e sull’effettivo del personale
Le novità previste non comportano ripercussioni per la Confederazione sul piano finanziario e sull’effettivo del personale. Le spese correlate alla digitalizzazione sono generate nell’ambito dei singoli progetti informatici. Un incremento degli scambi elettronici con i contribuenti semplificherà l’elaborazione delle operazioni concernenti le imposte. Saranno così create condizioni favorevoli all’automazione di determinati processi. Pertanto alcune mansioni amministrative potranno probabilmente essere ridotte a favore di altri compiti di controllo e di analisi.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
Le novità previste non generano oneri supplementari ai Cantoni. Se un Cantone prevede la procedura elettronica, in particolare per la presentazione della dichiarazione d’imposta, deve adottare le misure tecniche e organizzative necessarie a provare l’identità del contribuente e a garantire l’integrità dei dati già per l’imposta cantonale sul reddito e sulla sostanza. Esse si applicano quindi anche all’imposta federale diretta. I Cantoni beneficeranno di una maggiore flessibilità nel migliorare e semplificare i processi.
5.3 Ripercussioni per l’economia
Le novità introdotte nelle leggi creano i presupposti giuridici per la digitalizzazione in ambito fiscale e renderanno possibile un lavoro conforme allo sviluppo tecnologico attuale. In linea di massima ciò determina effetti positivi per l’economia, seppure non quantificabili. In generale è presumibile una riduzione delle spese amministrative e, quindi, una maggiore efficienza per le imposte in