Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/49: Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale · 14 pagine

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• Se la firma dell’atto scritto è prescritta per legge, in caso di trasmissione dell’atto per via elettronica l’AFC può prevedere, al

posto della firma, la conferma dei dati fornita per via elettronica da parte della persona interessata. A tal fine può derogare all’obbligo di munire l’atto scritto di una firma elettronica di cui all’articolo 21a capoverso 2 PA.

LIP

• Se i Cantoni prevedono la possibilità di trasmettere gli atti scritti per via elettronica nell’ambito dell’imposta preventiva, in meri-

to alla procedura elettronica vengono riprese disposizioni analoghe a quelle della LIFD (art. 35a AP-LIP).

• È inoltre creata la base giuridica per l’utilizzo sistematico del numero AVS da parte delle autorità (art. 36a cpv. 2, terzo periodo).

Inoltre, gli assicuratori sono obbligati a utilizzare il numero AVS per la notifica delle prestazioni in capitale a persone fisiche domiciliate in Svizzera (art. 38 cpv. 4). La notifica obbligatoria del numero AVS consente l’attribuzione delle informazioni al Cantone competente e all’incarto fiscale di pertinenza.

• A loro volta, i destinatari delle prestazioni in capitale sono tenuti a comunicare il loro numero AVS agli assicuratori. In mancanza

di comunicazione del numero AVS, l’istituto di previdenza o di assicurazione ha la facoltà di tenere in sospeso la prestazione fino al ricevimento del suddetto numero (art. 38 cpv. 5) senza che subentrino gli effetti della mora (art. 38 cpv. 5).

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)

Osservazioni preliminari

Rapporto tra la Confederazione e i Cantoni

La tassazione e la riscossione dell’imposta federale diretta spettano ai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione (art. 128 cpv. 4 della Costituzione federale [Cost.], art. 2 LIFD).

Gli articoli 102 segg. LIFD disciplinano la procedura da seguire per l’imposta federale diretta; in mancanza di una disposizione nella LIFD, si applicano per analogia le disposizioni cantonali in materia. La legge federale sulla procedura amministrativa non è fondamentalmente applicabile, poiché la riscossione dell’imposta federale diretta si fonda sul principio del federalismo esecutivo (art. 128 cpv. 4 primo periodo Cost., art. 2 LIFD). La PA si applica solo alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un’autorità amministrativa federale (art. 1 cpv. 1 PA). Solo in assenza di una disposizione nel diritto cantonale si deve eventualmente ricorrere alla PA16.

Ci si chiede se la Confederazione possa impartire ai Cantoni istruzioni tecniche e organizzative per la creazione di un’amministrazione elettronica uniforme. Dal momento che la competenza esecutiva in materia di imposta federale diretta spetta ai Cantoni e le prescrizioni della LIFD concernenti la procedura non contengono alcuna disposizione in proposito, sono competenti i Cantoni17. L’imposta federale diretta è dichiarata e tassata all’interno della stessa procedura riguardante le imposte cantonali sul reddito e sulla sostanza. È dunque opportuno lasciare ai Cantoni la facoltà di decidere l’attuazione tecnica e impostare la procedura elettronica nel dettaglio.

Procedura

Alla riscossione dell’imposta sul reddito si applica la cosiddetta procedura di tassazione mista, caratterizzata dall’interazione tra il contribuente e le autorità fiscali. Queste ultime devono chiarire la fattispecie d’ufficio, ai contribuenti spetta l’obbligo di cooperazione (cosiddetto principio di collaborazione tra le parti).

L’obbligo di presentare la dichiarazione d’imposta implica la compilazione completa e veritiera dell’apposito modulo ufficiale in tutte le sue parti (fogli ausiliari, questionari). Il modulo deve essere firmato personalmente e inviato all’autorità fiscale competente entro il termine stabilito (art. 124–126 LIFD).

In mancanza della firma autografa sulla dichiarazione d’imposta, l’obbligo di presentare la dichiarazione d’imposta non è adempiuto correttamente dal punto di vista formale. Il contribuente è diffidato a rimediare all’omissione entro un congruo termine. L’obbligo di apporre la firma autografa è una prescrizione d’ordine e la sola mancanza della firma non inficia la dichiarazione d’imposta. La decisione fiscale può essere valida anche se si basa su una dichiarazione d’imposta non firmata. L’autorità di tassazione è tuttavia autorizzata a pretendere che il contribuente produca una dichiarazione d’imposta correttamente firmata e, in caso di mancata osservanza di tale obbligo, dopo diffida può infliggergli una multa. Il contribuente deve quindi essere tassato d’ufficio.

Firmando la dichiarazione d’imposta, il contribuente si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati forniti. Deve rispondere delle infrazioni fiscali che gli possono essere imputate. Segnatamente non può esimersi dalle sue responsabilità facendo valere di essere stato aiutato o mal consigliato. Un contribuente che si fa rappresentare da un terzo non deve essere avvan-

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taggiato rispetto a qualcuno che compila personalmente la dichiarazione d’imposta .

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Nella LIFD e in alcune ordinanze , oltre al termine «firmare» è utilizzato a più riprese anche «per scritto». Per esempio, l’autorità può chiedere al rappresentante di legittimarsi mediante procura scritta (art. 117 cpv. 2 LIFD) oppure il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione contro la decisione di tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 132 cpv. 1 LIFD). Di norma, con «per scritto» s’intende, oltre alla scrittura del contenuto della dichiarazione, anche una firma autografa.

Art. 104a Procedure elettroniche

Capoverso 1

Come avviene ora, sarà possibile presentare nel modo convenzionale la dichiarazione d’imposta con tutti gli allegati (p. es. certificato di salario, giustificativi delle deduzioni fatte valere, conto annuale) e l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva (modulo ufficiale in forma cartacea, compilato a mano e firmato). Tuttavia, le disposizioni di legge sono modificate se i Cantoni prevedono la possibilità di svolgere queste operazioni per via elettronica. I contribuenti potranno quindi continuare a scegliere tra la procedura scritta e quella elettronica.

16 Reich, Steuerrecht, II edizione, pag. 531 segg.

17 Locher, Kommentar DBG, N 22 all’art. 102.

18 Martin Zweifel, Silvia Hunziker in Zweifel/Beusch, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III edizione, Basilea 2017, art. 124 N 18 segg.

19 Nel progetto di legge sono enunciate soltanto le ordinanze che contengono le rispettive voci.