Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/49: Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale · 14 pagine

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trasmissione elettronica della dichiarazione. L’identificazione del contribuente avviene mediante un codice personale di accesso o la

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prova d’identità elettronica SuisseID . In futuro, la procedura elettronica deve essere possibile senza discontinuità dei sistemi di trasmissione.

Il Parlamento si sta occupando del disegno di legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (18.049, eID). All’articolo 22 lettera b, l’avamprogetto prevede che tutti gli eID del livello di sicurezza richiesto debbano essere accettati dalle autorità o dagli altri servizi che adempiono compiti pubblici, se eseguendo il diritto federale ricorrono all’identificazione elettronica. Questa disposizione riguarderebbe dunque anche le autorità fiscali cantonali.

1.3.4 Disposizioni di esecuzione nella LAID

Oltre al disciplinamento della procedura elettronica, occorre semplificare le disposizioni di esecuzione nella legge federale del 14

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dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID, art. 72***) . Tali disposizioni stabiliscono entro quale termine i Cantoni devono adeguare la loro legislazione a una modifica nella LAID. Scaduto questo termine, le modifiche nella LAID si applicano direttamente laddove il diritto cantonale risulti loro contrario. Le disposizioni sono formulate in modo discordante e secondo diversi approcci: o viene posta prima in vigore la modifica materiale nella LAID (antecedentemente alla LIFD) e ai Cantoni sono concessi due anni per adeguare la loro legislazione alla LAID riveduta, oppure i Cantoni sono obbligati ad adeguare la loro legislazione per la data di entrata in vigore della modifica materiale nella LAID. Ne consegue una situazione poco chiara e insoddisfacente dal punto di vista della tecnica legislativa che deve essere corretta.

1.4 Interventi parlamentari

Il 6 marzo 2018 le Camere federali hanno accolto la mozione Schmid «Abrogazione dell’obbligo di firmare la dichiarazione d’imposta» (17.3371), depositata il 31 maggio 2017. L’autore della mozione chiedeva di fare in modo che la dichiarazione d’imposta e l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva non debbano più essere firmate. Secondo la motivazione della mozione, la dichiarazione d’imposta deve poter essere inviata senza discontinuità dei sistemi di trasmissione. Per attuare la mozione è necessario modificare la LIFD e la LAID. Con il presente avamprogetto la mozione risulta adempiuta e pertanto si chiede di toglierla dal ruolo.

2 La normativa proposta

In relazione con la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure, il Consiglio federale propone le modifiche indicate di seguito.

LIFD

• Se i Cantoni, in qualità di autorità di tassazione dell’imposta federale diretta, prevedono la possibilità di trasmettere per via

elettronica gli atti scritti del contribuente, la sua identificazione e l’integrità dei dati conformemente al diritto cantonale devono essere garantite (art. 104a cpv. 1).

• Se la LIFD prescrive la firma dell’atto scritto, l’autorità cantonale può prevedere, invece della firma, la conferma dei dati fornita

per via elettronica da parte del contribuente (art. 104a cpv. 2).

• In vista dell’auspicata digitalizzazione, viene creata nella LIFD la base giuridica affinché la trasmissione elettronica di atti scritti

sia possibile anche in senso inverso. Per esempio, i Cantoni devono poter notificare la decisione di tassazione concernente l’imposta federale diretta per via elettronica, purché il contribuente vi acconsenta (art. 104a cpv. 3).

• L’articolo 124 è adeguato alla possibilità della trasmissione elettronica della dichiarazione d’imposta.

LTEO

• Dal momento che la tassa d’esenzione dall’obbligo militare è riscossa dai Cantoni, sono riprese le stesse disposizioni di cui

all’articolo 104a AP-LIFD.

LAID

• Alla LAID sono apportate modifiche analoghe a quelle della LIFD per quanto riguarda le procedure elettroniche e la dichiarazio-

ne d’imposta dei coniugi (art. 38a, art. 40).

• La disposizione concernente l’impiego di moduli uniformi per le dichiarazioni d’imposta è abrogata (art. 71 cpv. 3).

• La disposizione di esecuzione per l’adeguamento delle legislazioni cantonali è semplificata e uniformata (art. 72***). Nel testo di

legge riveduto è prevista una disposizione finale di validità generale. Questa modifica non ha alcun nesso in termini di contenuto con le procedure elettroniche in ambito fiscale, tuttavia deve essere inclusa in questo avamprogetto, poiché un processo legislativo separato sarebbe sproporzionato per una modifica formale di questo tipo.

LIP (art. 34a), LTB (art. 41a), LIVA (art. 65a), LAAF (art. 4a), LSAI (art. 28a), LSRPP (art. 22a)

• Al Consiglio federale è attribuita la competenza di obbligare le persone interessate a comunicare con l’AFC per via elettronica.

Anche le modalità di esecuzione (p. es. mediante una piattaforma) devono poter essere prescritte. Affinché tale obbligo possa essere adempiuto, è necessario che l’AFC disponga della necessaria infrastruttura informatica e che per gli interessati l’obbligo di seguire una procedura in tutto o in parte elettronica sia ragionevolmente esigibile.

• In caso di procedure elettroniche, il Consiglio federale può inoltre derogare alle disposizioni della PA in relazione al momento

determinante per il rispetto di un termine e al momento in cui una decisione delle autorità è considerata notificata.

• Nella trasmissione per via elettronica di atti scritti, l’AFC deve garantire l’identificazione della persona interessata e l’integrità

dei dati.

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15 RS 642.14