Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/49: Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale · 14 pagine
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1 Situazione iniziale
1.1 Obiettivo
La voce generale «digitalizzazione» è utilizzata per designare diversi sviluppi riguardanti la tecnologia le modalità di lavoro. La distinzione tra registrazione elettronica dei dati, automazione e digitalizzazione non è netta e queste voci sono spesso utilizzate in modo differente. Senza pretendere di dare una definizione esaustiva, con «digitalizzazione» l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) intende l’introduzione di processi completi che consentano di elaborare i casi senza intervento manuale nell’intera catena dei processi e costituiscano uno standard.
L’AFC persegue i seguenti obiettivi:
• ricevere e inviare tutti i dati per via elettronica;
• rendere possibile, in seno all’AFC, l’elaborazione della procedura fiscale per via elettronica;
• standardizzare la via digitale; altrimenti detto, è il canale generalmente utilizzato nella prassi.
La procedura digitale deve essere garantita senza discontinuità dei sistemi di trasmissione. La digitalizzazione deve consentire di migliorare la qualità degli atti scritti inoltrati dai clienti e il lavoro dell’AFC, sgravare i collaboratori dalle attività ripetitive (di correzione), aumentare l’orientamento al cliente nei confronti del quale l’AFC acquisirà un’immagine moderna e al passo coi tempi.
La digitalizzazione, ossia l’introduzione di procedure elettroniche, riguarda l’imposta preventiva di competenza dell’AFC, le tasse di bollo, l’imposta sul valore aggiunto, l’assistenza amministrativa fiscale internazionale, lo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali e lo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali, ma anche l’imposta federale diretta che viene tassata e riscossa dai Cantoni1.
1.2 Procedure elettroniche esistenti
L’AFC offre già portali online e li sviluppa continuamente. Per esempio, nel caso dell’imposta sul valore aggiunto l’iscrizione nel registro dei contribuenti IVA e la dichiarazione dell’imposta con le eventuali correzioni successive possono avvenire per via elettronica. È inoltre possibile richiedere online la proroga di inoltro del rendiconto IVA, le attestazioni d’impresa e gli attestati
d’iscrizione. Queste possibilità sono ampiamente utilizzate. Lo dimostra il fatto che le iscrizioni nel registro dei contribuenti IVA avvengono quasi sempre online; circa 140 000 imprese, ossia il 37 per cento, inoltrano i loro rendiconti IVA utilizzando il portale online AFC SuisseTax (situazione: 31 dicembre 2018). Dal 1° gennaio 2019 sarà inoltre possibile elaborare online il canone radiotelevisivo (RTV) per le imprese.
Anche il rimborso dell’imposta preventiva può essere richiesto online. Nel 2018, il 10,7 per cento circa delle istanze di rimborso presentate in Svizzera è stato effettuato in questo modo.
Nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, l’iscrizione dell’istituto finanziario tenuto alla comunicazione e la trasmissione di comunicazioni in materia sono possibili esclusivamente per via elettronica. Nel 2017, per esempio, tutti gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione (7000 circa) si sono iscritti online nel portale AFC SuisseTax. La trasmissione dei dati e delle eventuali correzioni tra gli istituti finanziari e l’AFC come pure tra l’AFC e gli Stati partner si svolge unicamente per via elettronica.
Nel quadro dello scambio spontaneo di informazioni, le comunicazioni relative agli accordi fiscali preliminari sono registrate ed elaborate dai contribuenti, dalle amministrazioni fiscali cantonali e dalla Divisione per lo scambio d’informazione in materia fiscale (DVS-SEI) dell’AFC esclusivamente online. Le suddette comunicazioni fra questi tre gruppi di utenti possono essere trasmesse e, se necessario, modificate liberamente. Sino alla fine del mese di gennaio del 2019 erano state inserite 1680 comunicazioni relative agli accordi fiscali preliminari nella piattaforma digitale dell’AFC per l’esecuzione dello scambio automatico di informazioni.
La trasmissione elettronica della dichiarazione d’imposta è possibile nella maggior parte dei Cantoni. L’identificazione del contribuente è garantita con modalità diverse, per esempio mediante il codice d’identificazione univoco, la firma elettronica SuisseID, la password e il protocollo di autorizzazione o mediante un’autenticazione forte nel portale cantonale eGov. Tuttavia, in circa la metà dei Cantoni la trasmissione elettronica non avviene senza discontinuità dei sistemi di trasmissione, poiché è comunque richiesta la firma autografa (situazione: luglio 2018).
1.3 Diritto vigente e necessità di agire
1.3.1 Considerazioni generali
Per quanto riguarda la procedura, la legge federale del 13 ottobre 19652 sull’imposta preventiva (LIP), la legge federale del 27 giugno 19733 sulle tasse di bollo (LTB), la legge del 12 giugno 20094 sull’IVA (LIVA), la legge del 28 settembre 20125 sull’assistenza
1Vale anche per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare. La legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare
(LTEO, RS 661) prevede, all’articolo 26, che la tassa sia calcolata dai Cantoni sulla base della tassazione relativa all’imposta federale diretta passata in giudicato.