Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/49: Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale · 14 pagine

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questione. Questo aspetto contribuisce a rafforzare l’attrattiva dell’economia svizzera. Inoltre, le modifiche proposte delle basi giuridiche migliorano le condizioni quadro per lo sviluppo di nuovi modelli aziendali nel contesto della digitalizzazione dell’economia.

6 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale

6.1 Rapporto con il programma di legislatura

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L’avamprogetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015–2019 né nel decreto federale del 14 giugno 201625 sul programma di legislatura 2015–2019.

La digitalizzazione deve tuttavia avanzare anche in ambito fiscale per rendere i processi più semplici e più efficienti, nell’interesse sia delle autorità di tassazione sia dei contribuenti.

6.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale

Tra gli obiettivi del Consiglio federale per il 2019, al terzo obiettivo «La Svizzera crea le condizioni quadro necessarie affinché la digitalizzazione possa contribuire a garantire e aumentare la prosperità» del primo indirizzo politico «La Svizzera assicura durevolmente la sua prosperità», è menzionato l’avvio della consultazione sulle modifiche di legge concernenti l’inoltro elettronico della dichiarazione d’imposta e, in generale, le procedure elettroniche in ambito fiscale.

7 Aspetti giuridici

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L’avamprogetto si fonda sull’articolo 128 Cost. , che attribuisce alla Confederazione la competenza di riscuotere un’imposta diretta, nonché sugli articoli 130 e 132 Cost., che attribuiscono alla Confederazione la competenza di riscuotere l’imposta sul valore aggiunto, la tassa di bollo e l’imposta preventiva.

Le modifiche non riguardano gli impegni internazionali della Svizzera. Inoltre, il presente avamprogetto non prevede nuove disposizioni in materia di sussidi, né nuovi crediti d’impegno o nuovi limiti di spesa.

Con le modifiche apportate alle leggi LIP, LTB, LIVA, LAAF, LSAI e LSRPP viene creata la possibilità di obbligare i contribuenti o le persone e gli istituti tenuti alla comunicazione a comunicare con l’AFC per via elettronica. Si tratta di una norma di delega al Consiglio federale che può stabilire in un’ordinanza quali contribuenti debbano comunicare per via elettronica con l’AFC a partire da un dato momento, in alcuni ambiti o completamente. Il Consiglio federale stabilirà anche le modalità della procedura elettronica. Può dunque prevedere un determinato portale per le comunicazioni online, purché l’AFC disponga dei necessari strumenti tecnici e organizzativi e l’elaborazione esclusivamente digitale delle operazioni sia ragionevolmente esigibile dai contribuenti. La ragionevole esigibilità può essere presunta se per la maggioranza degli interessati la procedura elettronica è consueta o normale e non causa un dispendio eccessivo o svantaggi considerevoli di altro tipo. È lecito presumere che l’elaborazione elettronica delle operazioni sia ragionevolmente esigibile qualora gli interessati siano imprese (imposta sul valore aggiunto e imposta preventiva) o banche (tasse di bollo e assistenza amministrativa internazionale).

24 FF 2016 909

25 FF 2016 4605

26 RS 101