Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/49: Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale · 14 pagine

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«Atti scritti» è utilizzato come voce generale e comprende tutte le tipologie di documento possibili, in particolare la dichiarazione d’imposta unitamente agli allegati, le richieste di proroga, i reclami, le domande di condono ecc. Per contro, le procedure giudiziarie non sono interessate dalle presenti modifiche. Le prescrizioni concernenti la presentazione di ricorsi sono contenute nelle rispettive legislazioni processuali (p. es. cfr. art. 42 cpv. 4 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; RS 173.110).

La trasmissione elettronica della dichiarazione d’imposta non modifica in alcun modo la sua natura di dichiarazione di conoscenza e volontà. L’identificazione del contribuente come autore e mittente della dichiarazione d’imposta deve essere garantita, così come l’integrità dei dati. Con ciò s’intende, tra l’altro, la prova che i dati (la dichiarazione d’imposta e altri atti scritti) non vengono modificati durante la trasmissione dal mittente al destinatario. I Cantoni ne sono responsabili. Essi decidono se applicare la procedura elettronica alle imposte cantonali sul reddito e sulla sostanza e, in caso affermativo, come strutturarla. Questa soluzione vale quindi anche per l’imposta federale diretta.

Se l’identificazione (del contribuente) e l’integrità dei dati (della dichiarazione d’imposta) sono garantite, la trasmissione elettronica della dichiarazione d’imposta è equiparata alla presentazione nel modo convenzionale.

Capoverso 2

Il capoverso 2 stabilisce che, in caso di trasmissione elettronica di atti scritti secondo il capoverso 1, l’autorità cantonale può rinunciare alla firma prescritta dalla LIFD o dalle sue disposizioni d’esecuzione e, in sostituzione della firma, prevedere la conferma elettronica dei dati da parte del contribuente. Lo stesso vale anche se la dichiarazione d’imposta è compilata da un rappresentante, per esempio un fiduciario. È competenza dei Cantoni decidere come ottemperare a questa esigenza dal punto di vista tecnico. Tuttavia, la procedura elettronica non deve porre requisiti più stringenti rispetto al diritto vigente. I Cantoni hanno la facoltà di decidere se esigere una firma anche per la trasmissione elettronica (p. es. sulla ricevuta).

In caso di sospetto di (tentata) evasione fiscale, l’autorità deve dimostrare il comportamento scorretto in un procedimento penale.

Nella legislazione attuale il contribuente deve firmare personalmente la dichiarazione d’imposta (art. 124 cpv. 2 LIFD), anche qualora incarichi un suo rappresentante di compilarla. Firmando la sua dichiarazione d’imposta, il contribuente si assume la responsabilità dell’esattezza dei dati forniti (sentenza del Tribunale federale 2C 908/2011 consid. 3.5). Per gli atti scritti trasmessi elettronicamente, la responsabilità scaturisce dalla conferma elettronica dei dati.

Capoverso 3

Il capoverso 1 riguarda la trasmissione elettronica di atti scritti (dichiarazione d’imposta, istanze, domande ecc.) alle autorità da parte del contribuente. In futuro l’elaborazione elettronica si estenderà anche a ulteriori operazioni, tra cui la notifica di decisioni e di altri documenti da parte delle autorità cantonali. I contribuenti non possono essere obbligati ad accettare la trasmissione elettronica di documenti ufficiali, tuttavia devono essere approntate le basi giuridiche affinché essa sia possibile, previo il loro assenso.

Art. 124 cpv. 1–3

In vista della possibilità di presentare la dichiarazione d’imposta anche per via elettronica, il capoverso 1 prevede ora che l’invito a presentare la dichiarazione d’imposta possa essere formulato, oltre che mediante notificazione pubblica o invio del modulo, anche con una comunicazione personale (scritta o elettronica). Di norma, con la comunicazione personale viene trasmesso anche il codice di accesso per la presentazione elettronica.

Nel capoverso 2 è utilizzata una formulazione neutra e il termine «modulo» è stralciato in modo che sia menzionata solo la dichiarazione d’imposta, per considerare che nella procedura elettronica non è più utilizzato alcun modulo. Tuttavia, in caso di presentazione della dichiarazione d’imposta in forma cartacea, occorre continuare a utilizzare il modulo di cui al capoverso 1 inviato dalla competente autorità fiscale.

Nelle versioni francese e italiana in vigore, il termine «modulo» figura anche al capoverso 3, contrariamente alla versione tedesca. Pertanto nelle versioni francese e italiana dell’avamprogetto anche il capoverso 3 viene adeguato eliminando il termine «modulo».

3.2 Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)

Art. 38a Procedure elettroniche

Qui è possibile rimandare ai commenti all’articolo 104a AP-LIFD.

Art. 71 cpv. 3

L’impiego di moduli uniformi in tutta la Svizzera per la dichiarazione d’imposta e i relativi allegati non è mai stato completamente attuato. Le legislazioni fiscali cantonali contengono peculiarità, del tutto conformi alla LAID, che impediscono una piena uniformità dei moduli. L’introduzione delle procedure elettroniche rende sempre più obsoleto l’impiego di moduli uniformi. I moderni sistemi (portali) non si limitano a riprodurre moduli cartacei esistenti, bensì prevedono atti scritti strutturati sulla base di un questionario. Per i motivi suesposti, nel contesto attuale questa disposizione non è più necessaria.

Art. 72 cpv. 1 e 2

Viene mantenuto l’obbligo per i Cantoni di adeguare le loro legislazioni alla LAID. In generale, ora è stabilito che i Cantoni debbano adeguare le loro legislazioni per la data d’entrata in vigore delle modifiche apportate alla LAID. In tal modo s’intende semplificare le disposizioni di esecuzione nella LAID. È abrogata la disposizione transitoria emanata separatamente per ogni modifica.

La data dell’entrata in vigore di una modifica è stabilita dal Consiglio federale, che tiene conto dei tempi necessari per il processo legislativo nei Cantoni. Di norma, attualmente è concesso un termine di adeguamento di due anni circa. La disposizione proposta non esclude in via eccezionale disposizioni di altro tenore per l’adeguamento.

La modifica del capoverso 2 è di carattere redazionale.