Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/49: Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale · 14 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
amministrativa fiscale (LAAF) e la legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a
7
fini fiscali (LSAI) rimandano alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA).
LA PA contiene quattro disposizioni concernenti lo scambio elettronico di atti giuridici: l’articolo 21a (trasmissione per via elettronica con firma elettronica qualificata), l’articolo 11b capoverso 2 (recapito), l’articolo 26 capoverso 1bis (notifica per via elettronica di atti da esaminare) e l’articolo 34 capoverso 1bis (notifica per via elettronica di decisioni previo assenso del destinatario). In virtù delle disposizioni enunciate, questo tipo di scambio di atti giuridici è equiparato, per quanto riguarda i suoi effetti, al tradizionale scambio scritto.
Secondo l’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA), la firma elettronica qualificata di cui all’art. 21a cpv. 2 PA non è richiesta se l’identificazione del mittente e l’integrità della comunicazione sono garantite con altri mezzi adeguati. Fanno eccezione i casi in cui il diritto federale prescrive di firmare un determinato documento.
Non esistono tuttavia basi giuridiche che obblighino i contribuenti a comunicare con le autorità federali esclusivamente per via elettronica. Se un giorno alcune o tutte le operazioni dovessero essere digitalizzate, occorre avere la possibilità, sul piano giuridico, di obbligare i contribuenti a procedere per via elettronica.
Diverse disposizioni della legislazione fiscale prevedono la forma scritta. La dichiarazione d’imposta da presentare deve essere munita della firma autografa. Per le disposizioni che esigono semplicemente la forma scritta, si pone la domanda se è intesa soltanto la redazione scritta del documento o se è richiesta anche la firma autografa.
8
Il Codice delle obbligazioni (CO) prescrive sistematicamente la forma scritta nel diritto contrattuale. L’articolo 13 CO stabilisce che un contratto per il quale la legge prescrive la forma scritta deve essere firmato da tutti i contraenti, che mediante il medesimo rimangono obbligati. Nel diritto contrattuale si presume dunque che «scritto» includa non solo la scrittura del contenuto di una dichiarazio-
910
ne su un apposito supporto, ma anche la firma autografa . Anche il commento alla legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta
11
federale diretta (LIFD) indica che il termine «scritto» sottintende anche una firma autografa . Le prescrizioni concernenti la forma scritta devono essere osservate anche nella trasmissione digitale di atti scritti.
12
Il commento alla LIP precisa altresì che la forma scritta di un’istanza implica la firma dell’istante .
L’utilizzo del termine «scritto» negli atti del diritto pubblico non deve tuttavia significare necessariamente la semplice forma scritta con firma autografa o la firma elettronica qualificata. In effetti, il termine necessita d’interpretazione. Oltre alla semplice forma scritta, può intendere anche la forma testuale (p. es. fax, e-mail) per distinguerla dall’oralità.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una decisione non esige sempre una firma quale condizione di validità, neppure se richiesto dalla legge. La sentenza DTF 105 V 248 statuisce quanto segue: anche qualora sia richiesto per legge che una decisione venga notificata per scritto, essa non esige sempre una firma quale condizione di validità. In ogni caso, le autorità amministrative hanno la facoltà di utilizzare moduli stampati, che non richiedono la firma del funzionario competente, per le decisioni da notificare in numero elevato e il cui contenuto si differenzi solo minimamente di caso in caso. In simili circostanze, all’istanza che notifica la decisione deve essere riconosciuta la possibilità di ricorrere a metodi moderni, semplici, veloci ed economici (DTF 96 V 13 segg., in particolare pag. 21 consid. 4b; confermata nella DTF 97 V 197 menzionata nella sentenza di cui sopra).
Per le decisioni individuali (al di fuori delle procedure collettive) la forma scritta è obbligatoria. Per consentire la trasmissione completamente digitale delle decisioni, l’articolo 21a PA prevede che l’atto scritto sia munito di una firma elettronica qualificata. Il Consiglio federale intende creare i presupposti affinché una procedura elettronica senza discontinuità dei sistemi di trasmissione sia possibile anche senza ricorrere alla firma elettronica qualificata.
1.3.2 Notifica di prestazioni in capitale da parte di istituti di previdenza e di assicurazione
Gli assicuratori notificano all’AFC il versamento di prestazioni in capitale e di rendite della previdenza professionale al fine di garantire l’imposizione delle prestazioni (art. 19 LIP). L’AFC inoltra le notifiche alle autorità fiscali cantonali. Tuttavia, il mancato aggiornamento delle informazioni e l’assenza di un’identificazione univoca impediscono talvolta di attribuire al Cantone competente le notifiche trasmesse all’AFC o le informazioni all’incarto fiscale di pertinenza nel Cantone. Si ravvisa quindi una necessità di agire nell’attribuzione di queste informazioni.
1.3.3 Dichiarazione d’imposta e rimborso dell’imposta preventiva
La tassazione e la riscossione dell’imposta federale diretta spettano ai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione (art. 2 LIFD). Le autorità fiscali cantonali sono responsabili anche del rimborso dell’imposta preventiva alle persone fisiche. Nella maggior parte dei Cantoni, la dichiarazione per l’imposta cantonale sul reddito e sulla sostanza nonché per l’imposta federale diretta può essere ormai compilata elettronicamente e trasmessa online con i relativi giustificativi. In tutti i Cantoni, l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva per le persone fisiche è presentata con la dichiarazione d’imposta (come parte dell’elenco titoli). Nel caso dell’imposta federale diretta, l’obbligo di firmare la dichiarazione d’imposta è sancito per legge.
13 La LIP prevede, all’articolo 29, che il diritto al rimborso dell’imposta preventiva debba essere fatto valere con istanza scritta . L’obbligo di firmare la dichiarazione per l’imposta federale diretta e di richiedere per scritto il rimborso dell’imposta preventiva impedisce dunque la presentazione completamente elettronica della dichiarazione d’imposta. Di norma è richiesto l’invio di una ricevuta firmata a conferma che la dichiarazione è stata presentata. Alcuni Cantoni non richiedono la firma autografa nel caso di
6 RS 653.1
7 RS 172.021
8 RS 220
9 Ingeborg Schwenzer in Honsell/Vogt/Wiegand (Ed.), Basler Kommentar, Obligationenrecht I, VI edizione, Basilea 2015, art. 11 N 3 segg.
10 RS 642.11
11 Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, III edizione, Zurigo 2016, art. 116 N 16.
12 Bernhard Zwahlen in Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli (ed.), Kommentar zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, II edizione, Basilea 2012, art. 29 N 3.
13 La forma scritta di un’istanza comporta la firma dell’istante o del suo procuratore secondo Bernhard Zwahlen in Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli (ed.), Kommentar zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, II edizione, Basilea 2012, art. 29 N 3.