Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/52: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) · 29 pagine
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La SSMPR chiede di estendere la facoltà di prescrivere psicoterapie anche ai medici in possesso di un titolo di perfezionamento in medicina fisica e riabilitazione.
Chirosuisse domanda di inserire anche i chiropratici nella cerchia dei medici autorizzati a emettere prescrizioni.
Secondo PDGR i medici dell’assistenza di base ampliata titolari di un attestato di formazione complementare ASMPP dovrebbero poter prescrivere al massimo dieci sedute per volta, mentre i medici con un titolo di perfezionamento in psichiatria e psicoterapia o in psichiatria e psicoterapia dell'età evolutiva dovrebbero poter prescrivere al massimo 30 sedute.
La VIPP respinge l’emendamento proposto e suggerisce di fare in modo che, a seconda del modello assicurativo scelto, i pazienti si facciano indirizzare dal medico di famiglia oppure si rivolgano direttamente a uno psicoterapeuta per l’accertamento e il trattamento.
FSP, ASP e SBAP condividono la proposta di indicare i medici che hanno facoltà di prescrizione, ma sottolineano che non vi è alcuna correlazione tra interventi di crisi e terapie brevi. Ritengono inoltre inopportuno circoscrivere il campo alle malattie somatiche in quanto una crisi può essere scatenata anche da una patologia fisica oltre che da un disturbo somatico e chiedono pertanto di cancellare l’aggettivo «somatiche». Reputano infine inutile e costoso il limite delle 15 sedute; comporterebbe un maggiore onere amministrativo. Non hanno invece nulla da obiettare contro il limite dei 10 interventi in caso di crisi.
Organizzazioni della formazione e della ricerca
Il PSZ è del parere che in virtù della garanzia del diritto acquisito debbano essere autorizzati a prescrivere delle psicoterapie anche i medici che non possiedono nessuno dei titoli di specializzazione citati, ma che dispongono di un attestato di capacità valido che li abilita alla delega. L’IÖST chiede di rendere possibile un’assistenza d’emergenza unica anche senza prescrizione medica.
Associazioni dei consumatori e dei pazienti
Il kf e la maggioranza delle associazioni dei pazienti rimandano al contenuto del parere di FSP/ASP/SBAP.
4.8 Articolo 11b capoversi 2-5 OPre – Numero di sedute Cantoni e CDS
La CDS e la maggioranza dei Cantoni accolgono positivamente il disciplinamento proposto. BE si oppone invece alla prospettiva di demandare all’assicuratore la competenza di decidere se continuare la terapia dopo 30 sedute, sostenendo che per contrastare l’aumento del volume delle prestazioni sarebbe più efficace se la Confederazione definisse chiaramente i criteri secondo i quali sia indicato proseguire una terapia. L’indicazione di proseguire una terapia dev’essere data dal medico prescrivente e nel dubbio gli assicuratori dovrebbero avere la possibilità di chiedere una valutazione peritale. SG chiede che siano autorizzate 40 sedute a prescrizione e che la richiesta di assunzione dei costi dopo 40 sedute sia effettuata dallo psicologo con copia al medico prescrivente. BL chiede che il rapporto da presentare all’assicurazione sia elaborato insieme al medico prescrivente.
Partiti
Il pvl ritiene che i medici dell’assistenza di base ampliata debbano essere autorizzati a prescrivere le prime 15 sedute, mentre la prescrizione di altre sedute debba essere riservata a medici con un titolo di perfezionamento in psichiatria e psicoterapia o in psichiatria e psicoterapia dell'età evolutiva. Il PSS chiede che venga mantenuta l’attuale disposizione a 40 sedute prima di dover chiedere l’assunzione dei costi. ALZ ritiene che sia lo psicologo curante a dover presentare, dopo 40 sedute, la domanda di proseguimento della terapia, corredata del rapporto, con copia al medico prescrivente.
Associazioni mantello dell’economia
L’USS respinge la riduzione del numero massimo di sedute di terapia da 40 a 30 e propone in alternativa di consentire 20 sedute di psicoterapia psicologica con la prima prescrizione (invece delle 15 proposte) e successivamente ancora due blocchi di ciascuno 10 sedute al massimo (invece di una singola prescrizione di 15 sedute al massimo). Anche la VPOD respinge la restrizione del numero di sedute da 40 a 30, precisando che devono essere gli psicoterapeuti psicologi responsabili del caso a fare rapporto.