Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/52: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) · 29 pagine
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5 Riassunto dei pareri relativi alla modifica delle condizioni d’autorizzazione delle levatrici e delle persone che dispensano cure previa prescrizione medica
5.1 Riscontri e osservazioni generali
In merito alla modifica delle condizioni di autorizzazione delle levatrici e delle persone che dispensano cure previa prescrizione medica sono pervenuti complessivamente 43 pareri. In particolare si sono espressi la CDS, 17 Cantoni; 2 associazioni mantello nazionali dell’economia; tra i fornitori di prestazioni, 17 tra associazioni professionali e altre organizzazioni; due associazioni nazionali di assicurati (santésuisse, curafutura) e 1 assicuratore (Groupe Mutuel); 1 organizzazione dei pazienti e 2 altre organizzazioni. Nessun partito ha preso posizione sulla modifica delle condizioni d’autorizzazione.
santésuisse propone di riunire in un’unica disposizione gli articoli relativi alle organizzazioni del sistema sanitario (art. 45a, 51-52e OAMal). Suggerisce inoltre di introdurre un articolo 44a che disciplini le organizzazioni dei chiropratici. Secondo santésuisse il mancato disciplinamento di questa categoria crea una disparità di trattamento tra le professioni sanitarie.
Molte organizzazioni dei fornitori di prestazioni non si sono pronunciate sugli articoli 45-50a OAMal rispettivamente hanno segnalato nel relativo parere di non avere commenti al riguardo. curafutura ed Economiesuisse, così come il CP concordano con gli articoli 45-50b OAMal e non avanzano richieste di emendamenti.
5.2 Articolo 45 OAMal Condizioni di autorizzazione per le levatrici Cantoni e CDS
La CDS chiede che all’articolo 45 capoverso 1 lettera c OAMal sia menzionata unicamente l’attestazione di «un’autorizzazione cantonale» quale requisito per le levatrici, sostenendo che la precisazione «secondo l‘articolo 12 o 34 capoverso 1 LPSan» sia superflua e che la formulazione proposta potrebbe far pensare che oltre all’autorizzazione menzionata ve ne siano altre. I pareri dei Cantoni BS, BE, LU, FR, VS, OW, GR, AG e AI corrispondono integralmente o per lo meno a livello di contenuto a quello della CDS. GE concorda con le modifiche di ordinanza.
Associazioni mantello dell’economia
La VPOD si associa alla richiesta di SHV, SVBG e SBK di includere nella disposizione le case per partorienti e le cliniche di ostetricia così come la possibilità di effettuare l’attività pratica di due anni presso una delle levatrici autorizzate ad esercitare conformemente alla presente ordinanza.
Assicuratori
santésuisse esige che i professionisti della salute indipendenti come le levatrici siano tenuti a partecipare a misure di garanzia della qualità ai sensi dell’articolo 77 OAMal proprio come avviene già per le organizzazioni dei professionisti della salute. In tal modo ci si assicura che vengano fornite prestazioni di maternità appropriate e di elevata qualità. Anche il Groupe Mutuel si associa a questa richiesta.
Fornitori di prestazioni
La SHV, le associazioni professionali regionali, la SBK e la SVBG propongono di permettere lo svolgimento dell’attività pratica di due anni anche presso una casa per partorienti titolare di un’autorizzazione cantonale (art. 55a OAMal) e una clinica di ostetricia. Chiedono pertanto di menzionare esplicitamente all’articolo 45 capoverso 1 lettera b OAMal le case per partorienti e le cliniche di ostetricia autorizzate a livello cantonale, in quanto esse avrebbero un mandato legale di formazione o proporrebbero volontariamente posti di formazione per levatrici. SBK e SVBG aggiungono che dovrebbe essere possibile effettuare l’attività pratica di due anni presso una levatrice autorizzata conformemente alla presente ordinanza. Tutte e tre le associazioni chiedono infine di conservare il numero 4 dell’ordinanza vigente che include le organizzazioni delle levatrici.