Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/52: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) · 29 pagine
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Assicuratori
santésuisse chiede di sopprimere, oltre al capoverso 1 lettera b, anche il capoverso 3. Condivide invece le rimanenti disposizioni del presente articolo.
curafutura ritiene che le prescrizioni debbano essere fatte a blocchi di 10 sedute e che al più tardi dopo tre serie (complessivamente 30 sedute) il medico di fiducia dovrebbe pronunciarsi in merito all’assunzione dei costi.
Fornitori di prestazioni
SGAIM e BEKAG ritengono indicato un numero di 20 sedute per ciascuna prescrizione. Dello stesso parere è VLSS che chiede che possano essere richieste 20 sedute per ciascuna prescrizione per due volte al massimo fino al raggiungimento di 40 sedute. La proposta di limitare a dieci il numero di sedute prescritte per gli interventi in caso di crisi è accolta positivamente, purché lo psicoterapeuta curante disponga di un’esperienza clinica sufficiente.
FSP, ASP e SBAP respingono il limite di 15 sedute per ciascuna prescrizione, mentre approvano il vincolo delle 10 sedute per interventi in caso di crisi. Esse ritengono importante che il rapporto necessario ai fini dell’assunzione dei costi da parte dell’assicurazione venga stilato dallo psicoterapeuta responsabile del caso non dopo 30 bensì dopo 40 sedute. Anche IGDSP avanza la stessa richiesta. GedaP obietta che andrebbe chiesta la garanzia dell’assunzione dei costi soltanto dopo 40-60 sedute, mentre dal canto suo il SEPS auspica che siano ammesse 24 sedute per ciascuna prescrizione medica. Per entrambi i partecipanti alla consultazione è lo psicoterapeuta curante a dover presentare la domanda di garanzia dell'assunzione dei costi.
Istituzioni della formazione
PSZ si oppone a una limitazione a 15 sedute per ciascuna prescrizione.
Associazioni dei consumatori e dei pazienti
Il kf e la maggioranza delle associazioni dei pazienti rinviano al contenuto del parere di FSP/ASP/SBAP.
4.9 OPre Disposizioni transitorie – Assunzione dei costi della psicoterapia delegata Cantoni e CDS
La CDS e la maggioranza dei Cantoni considerano sufficiente il termine transitorio di 12 mesi. TI lo ritiene invece troppo breve, proprio come VD, che propone di estenderlo a 24 mesi. ZH chiede che nel caso di mancato accordo tra partner tariffali su una tariffa, il capitolo relativo al calcolo della psicoterapia delegata sia ancora applicabile per altri 12 mesi dopo l’entrata in vigore della modifica.
Assicuratori
Per curafutura il termine di 12 mesi è sufficiente. santésuisse approva la nuova disposizione.
Fornitori di prestazioni
La SSPP chiede di prolungare il termine transitorio a 24 mesi, ZGPP e VIPP a 36 mesi.
FSP, ASP e SBAP accettano il termine transitorio di 12 mesi pur considerandolo breve.
Istituzioni della formazione
Il PSZ chiede l’introduzione di un termine transitorio di 36 mesi.