Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/56: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'ammissione al mercato del lavoro per un periodo di transizione temporaneo in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone · 12 pagine
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razione sorveglia l’esecuzione dell’Accordo nell’ambito delle risorse finanziarie e di personale e delle competenze esistenti.
Rispetto a quanto generalmente previsto per gli Stati terzi, l’Accordo consente ai Cantoni un’esecuzione agevolata per quanto riguarda l’elaborazione delle domande di permessi presentate da cittadini britannici. Si rinuncia provvisoriamente a una procedura d’approvazione Cantone – Confederazione. Eliminando l’esame della priorità, delle condizioni personali e dell’interesse dell’economia svizzera nel singolo caso, viene meno un onere di verifica non indifferente rispetto a quanto previsto per gli Stati terzi.
4.2 Ripercussioni per l’economia
L’Accordo temporaneo sull’ammissione al mercato del lavoro permette all’economia svizzera, in caso di cessazione della libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Regno Unito, di assumere in modo agevolato manodopera dal Regno Unito per un periodo di transizione temporaneo. I requisiti per ottenere un permesso di lavoro diminuiscono notevolmente rispetto a quanto stabilito per gli Stati terzi senza accordo grazie al venir meno della procedura di approvazione, della prova della priorità dei lavoratori indigeni e delle qualifiche professionali. Anche l’onere amministrativo e la durata della procedura vengono ridotti grazie alle agevolazioni previste nell’Accordo.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il progetto si basa sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost. l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, sempreché la loro conclusione non sia di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200219 sul Parlamento, LParl; art. 7a cpv. 1 della legge del
31 marzo 199720 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, LOGA). Nel caso attuale non sussiste alcuna base legale (speciale) per la conclusione autonoma del presente Accordo da parte del Consiglio federale: le disposizioni dell’articolo 100 LStrI non sono sufficienti a tal fine, poiché il presente progetto di Accordo va oltre i campi d’applicazione ivi previsti, in cui il Consiglio federale può stipulare accordi nel settore della migrazione. L’Accordo temporaneo con il Regno Unito sull’ammissione al mercato del lavoro va quindi sottoposto all’Assemblea federale per approvazione.
Inoltre l’Accordo è conciliabile con l’articolo 121a Cost., che stabilisce che la Svizzera gestisce autonomamente l’immigrazione degli stranieri e la limita mediante contingenti e tetti massimi annuali. La disposizione costituzionale richiede poi che i tetti massimi annuali e i contingenti annuali per gli stranieri che esercitano un’attività lucrativa debbano essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell’economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli Svizzeri. Criteri determinanti per il rilascio del permesso di dimora sono in particolare la domanda di un datore di lavoro, la capacità d’integrazione e una base esistenziale sufficiente e autonoma.
La Svizzera continuerà a poter gestire autonomamente l’immigrazione. Anche in futuro potrà stabilire i tetti massimi annuali per i permessi per un’attività lucrativa. Inoltre, l’Accordo può essere denunciato (art. 13 par. 3). Infine, l’attuazione delle misure di contenimento rimane indipendente dalla controparte, dato che le decisioni del comitato misto possono entrare in
19RS 171.10