Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/56: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'ammissione al mercato del lavoro per un periodo di transizione temporaneo in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone · 12 pagine

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Articolo 4 Principi di ammissione in Svizzera di lavoratori dipendenti e indipendenti del Regno Unito

In linea con le prescrizioni dell’articolo 121a Cost., il paragrafo 1 stabilisce che l’ammissione di cittadini britannici per soggiorni superiori a quattro mesi è limitato da contingenti stabiliti di anno in anno dal Consiglio federale. Nel fissare i contingenti, il Consiglio federale tiene conto degli interessi globali dell’economia svizzera e del principio della priorità dei lavoratori indigeni. Il Consiglio federale mantiene il suo margine di manovra nel determinare autonomamente l’entità e il tipo di contingenti. Il 22 marzo 2019 il Consiglio federale ha stabilito

nell’ordinanza del 24 ottobre 200717 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) un contingente di 3500 persone per i cittadini del Regno Unito in caso di no deal.

L’ammissione al mercato svizzero è quindi limitata da un tetto massimo secondo le disposizioni della LStrI per i cittadini di Stati terzi (art. 20).

Inoltre, per quanto concerne i contingenti, il paragrafo 2 stabilisce che il Consiglio federale svizzero tiene conto della domanda specifica di cittadini britannici sul mercato del lavoro svizzero. Già oggi questo è uno dei criteri che il Consiglio federale valuta quando stabilisce i contingenti per gli Stati terzi.

Il paragrafo 3 disciplina le deroghe applicabili ai lavoratori dipendenti provenienti dal Regno Unito rispetto alle condizioni di ammissione che, secondo le vigenti disposizioni della LStrI, valgono per i lavoratori dipendenti di Stati terzi. Per quanto riguarda le domande individuali di rilascio di un permesso di lavoro, nel singolo caso si rinuncia all’esame della priorità (lett. a; art. 21 LStrI), delle qualifiche professionali (lett. b; art. 23 cpv. 1 LStrI), nonché dell’interesse dell’economia svizzera (lett. c; art. 18 lett. a LStrI). La lettera b si riferisce esclusivamente ai requisiti relativi alle qualifiche professionali previsti dal diritto degli stranieri. Per le professioni regolamentate, il riconoscimento delle qualifiche professionali va richiesto dall’autorità svizzera competente secondo le prescrizioni del diritto nazionale.

Le deroghe previste nel paragrafo 3 consentono di ammettere dal Regno Unito, contrariamente a quanto previsto per gli Stati terzi, non solo specialisti altamente qualificati irreperibili sia in Svizzera che nell’UE/AELS, ma anche lavoratori meno qualificati, ad esempio nel settore del turismo. Queste agevolazioni valgono sia per i soggiorni di breve durata non soggetti a contingentamento (fino a quattro mesi) sia per i soggiorni più lunghi.

Il paragrafo 4 corrisponde all’articolo 22 LStrI. Le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore vanno rispettate come per l’ammissione di cittadini di Stati terzi e vanno verificate dalle autorità cantonali.

Il paragrafo 5 disciplina le deroghe applicabili ai lavoratori indipendenti provenienti dal Regno Unito rispetto alle condizioni di ammissione che, secondo le vigenti disposizioni della LStrI, valgono per i lavoratori autonomi di Stati terzi. Per quanto riguarda le domande individuali di rilascio di un permesso di lavoro, nel singolo caso si rinuncia alla verifica delle qualifiche professionali (lett. a; art. 23 cpv. 1 LStrI) e all’esame dell’interesse dell’economia svizzera

(lett. b; art. 19 lett. a LStrI). La lettera a si riferisce esclusivamente ai requisiti relativi alle qualifiche professionali previsti dal diritto degli stranieri. Per le professioni regolamentate,

l’autorizzazione a esercitare la professione va richiesta secondo le prescrizioni del diritto nazionale.

17 RS 142.201