Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/56: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'ammissione al mercato del lavoro per un periodo di transizione temporaneo in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone · 12 pagine
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poraneo l’assunzione di manodopera dal Regno Unito rispetto ad altri Stati terzi. In tal modo la Svizzera garantisce che, anche in caso di uscita disordinata del Regno Unito dall’UE, le imprese svizzere possano fare affidamento su condizioni giuridiche certe e pianificare la loro attività con sicurezza.
2.3 Attuazione legislativa in Svizzera
La Svizzera adotta un approccio monistico nel suo sistema giuridico, per cui le norme del diritto internazionale producono automaticamente effetti nel sistema giuridico interno, senza che sia necessario ricorrere a un particolare atto di trasformazione per trasporle nel diritto nazionale.
L’Accordo temporaneo sull’ammissione al mercato del lavoro contiene norme direttamente applicabili, che sono sufficientemente concrete e chiare da permettere alle persone fisiche o giuridiche di dedurne diritti e doveri, che possono essere fatti valere o rivendicati dinanzi a un’autorità amministrativa o giudiziaria.
L’Accordo non richiede alcuna modifica di atti giuridici svizzeri. L’articolo 2 capoverso 1 LStrI prevede che tale legge si applica laddove, in materia di stranieri, non siano applicabili trattati internazionali conclusi dalla Svizzera. Di conseguenza, qualora l’Accordo diverga dalla LStrI, per l’ammissione di manodopera britannica prevalgono le disposizioni dell’Accordo.
3 Commento alle singole disposizioni dell’Accordo
Articolo 1 Obiettivi
L’Accordo ha lo scopo di permettere, in caso di uscita disordinata del Regno Unito dall’UE e di cessazione della libera circolazione delle persone per il Regno Unito, un’ammissione agevolata della manodopera per un periodo di transizione temporaneo e quindi di garantire una pianificazione sicura per l’economia.
Articolo 2 Definizioni
Questo articolo definisce termini importanti del testo dell’Accordo. La lettera d è rilevante soltanto per il Regno Unito, poiché «ammissione al mercato del lavoro» non è un concetto usuale nel Regno Unito.
Articolo 3 Campo d’applicazione
Il paragrafo 1 riguarda il campo di applicazione territoriale dell’Accordo, che include il territorio svizzero e quello del Regno Unito con Gibilterra. L’Accordo non è quindi applicabile né ai territori britannici d’oltremare né ai possedimenti della Corona britannica.
Il paragrafo 2 prevede una riserva per le disposizioni più favorevoli del diritto nazionale. Ai cittadini britannici che ricadono sotto l’Accordo si applicano quindi a titolo sussidiario le disposizioni della LStrI e delle rispettive ordinanze d’esecuzione, laddove queste risultino più favorevoli e il presente Accordo non preveda deroghe a riguardo. Per i cittadini svizzeri valgono le condizioni previste dal documento programmatico per i cittadini dell’UE/AELS pubblicato dal Regno Unito il 28 gennaio 201916, in base al quale per i soggiorni fino a tre mesi non è richiesto un titolo di soggiorno. Chi desidera soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel Regno Unito deve registrarsi e ottiene un titolo di soggiorno valido tre anni. Il Regno Unito procede a verificare soltanto l’identità della persona e l’estratto del casellario giudiziale (cfr. anche art. 5).
16 Policy paper: https://www.gov.uk/government/publications/the-uks-future-skills-based-immigrationsystem (stato 23.05.2019)